Ordinanza n. 268/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24r.d. 1043/1923
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo
comma, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 (Determinazione delle
competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali
giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e ai
cancellieri per le trasferte), promosso con ordinanza emessa il 27
settembre 1990 dal Tribunale di Viterbo sul ricorso proposto da
Turchetti Gabriele nel procedimento penale a carico di De Santis
Roberto, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell'anno 1991.
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Viterbo, a seguito di ricorso
proposto da Turchetti Gabriele nel procedimento penale a carico di De
Santis Roberto, con ordinanza del 27 settembre 1990 (R.O. n. 121 del
1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 24, primo comma, r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, il quale
prevede che il diritto agli onorari e alle indennità spettanti, tra
gli altri, ai periti impegnati in procedimenti penali si prescrive
nel termine di cento giorni dalla data degli atti o dal compimento
delle operazioni per le quali gli stessi sono dovuti;
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3
della Costituzione, in quanto il terzo comma dello stesso articolo,
per le tasse per indennità di trasferta dovute ai periti, fissa il
termine utile per la richiesta del mandato alla autorità giudiziaria
e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore in
giorni duecento, rispettivamente dal compimento delle operazioni o
dalla data del mandato;
che nel giudizio non si sono costituite le parti, né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che le situazioni messe a raffronto non sono affatto
omogenee in quanto sono diverse le modalità per la liquidazione
degli uni e delle altre, occorrendo per gli onorari la prescritta
documentazione degli interessati, mentre per le indennità la
tassazione avviene d'ufficio da parte del giudice che ha disposto la
comparizione del perito;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 2 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, primo comma, del regio decreto 3 maggio
1923, n. 1043 (Determinazione delle competenze dovute ai testimoni,
periti, giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti
ai magistrati e ai cancellieri per le trasferte), in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Viterbo con
la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte