Ordinanza n. 268/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 58legge 142/1990
- art. 19legge 142/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58, quarto
comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali) e 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 17 settembre
1991 dalla Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale, nel
giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale della
Corte dei conti nei confronti di Cerquaglia Zeffirino ed altri,
iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Cerquaglia Zeffirino ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avv. Carmine Macrì per Cerquaglia Zeffirino ed altri;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dal Procuratore
Generale della Corte dei conti nei confronti di alcuni amministratori
di un'unità sanitaria locale per fatti - configuranti danno per
l'erario - consistenti in erogazioni di denaro relative al periodo
dal 27 giugno 1984 al 27 giugno 1987, la Corte dei conti, Sezione
prima giurisdizionale, con ordinanza emessa il 17 settembre 1991, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma,
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in via subordinata, dell'art.
19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in
cui - rispettivamente - non comprendono gli amministratori delle
unità sanitarie locali tra i soggetti (amministratori e dipendenti
degli enti locali) che beneficiano della riduzione da dieci a cinque
anni della prescrizione dell'azione di responsabilità patrimoniale e
lasciano invariato il termine di prescrizione decennale stabilito per
tutti i dipendenti dello Stato;
che a parere del giudice a quo, il legislatore ha "voluto
realizzare una evidente finalità di omogeneizzazione del regime di
responsabilità di tutti i pubblici dipendenti", con conseguente
irrazionalità della detta esclusione, per la sostanziale analogia di
compiti e funzioni degli amministratori pubblici ed amministratori
delle unità sanitarie locali, per cui verrebbe a determinarsi
disparità di trattamento, nonché lesione del principio di buon
andamento della P.A.;
che su questa stessa premessa il giudice a quo, qualora il
censurato art. 58, quarto comma, non dovesse essere ritenuto
illegittimo, individua, in via subordinata, analoga violazione dei
medesimi parametri costituzionali nella citata previsione del T.U.
del 1957 sugli impiegati civili dello Stato, in quanto continuerebbe
a prevedere, per costoro, un regime di responsabilità più "gravoso"
di quello introdotto nell'ambito degli enti locali;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le
parti private, insistendo per la declaratoria d'illegittimità come
prospettata in ordinanza di rimessione;
Considerato che il giudice a quo ha apoditticamente motivato la
rilevanza della questione con l'"invocata" applicabilità della norma
impugnata anche a fatti verificatisi anteriormente al 13 giugno 1990,
data d'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990;
che, viceversa, anche a voler ammettere tale applicabilità, il
nuovo termine quinquennale non potrebbe che calcolarsi dal 13 giugno
1990, sempre che a tale data non rimanesse a decorrere un termine
minore quale residua frazione del decennio ex art. 19, ultimo comma,
del T.U. n. 3 del 1957;
che, quindi, in concreto, la denunciata, omessa estensione della
previsione più favorevole contenuta nel quarto comma del censurato
art. 58 risulta ininfluente nel giudizio a quo, in cui andrebbe
comunque esclusa l'intervenuta prescrizione dell'azione, promossa dal
Procuratore Generale con atti notificati tra il marzo e l'aprile del
1991, in relazione a fatti verificatisi tra il 27 giugno 1984 ed il
27 giugno 1987;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 58, quarto comma, della legge
8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e 19,
ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte