Ordinanza n. 268/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 117 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1994
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova
nel procedimento penale a carico di Righetto Sandro ed altri,
iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101,
secondo comma, della Costituzione, dell'art. 117 del codice di
procedura penale, nella parte in cui "si limita a facultizzare ..,
anziché obbligare il pubblico ministero del procedimento originario
a trasmettere all'ufficio omologo le copie degli atti ritenute
necessarie dal giudice che procede";
che il giudice remittente premette in sintesi quanto segue:
a) con missiva 5 gennaio 1994 la Procura della Repubblica di
Venezia - direzione distrettuale antimafia - trasmetteva alla Procura
della Repubblica di Padova copia delle trascrizioni delle
conversazioni intercettate nel corso di indagini relative a
procedimento che veniva seguito da quella autorità giudiziaria, e
ciò ravvisando nell'autorità giudiziaria di Padova la competenza,
per materia e territorio, a procedere per i reati configurabili;
b) a seguito di ciò, la Procura della Repubblica di Padova
esercitava l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio degli
imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 1, 2, 4 e 6 della legge
n. 895 del 1967 e all'art. 648 del codice penale;
c) nel corso dell'udienza preliminare, su specifica richiesta
della difesa degli imputati, il giudice invitava il pubblico
ministero a trasmettere determinati atti, analiticamente indicati, e
ciò perché riteneva che i provvedimenti autorizzativi alle
intercettazioni telefoniche ed ambientali del giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Venezia fossero motivati per
relationem;
d) successivamente, il pubblico ministero produceva una
missiva con la quale la Procura della Repubblica di Venezia - D.d.a.
- manifestava "di non intendere trasmettere al g.i.p. del Tribunale
di Padova gli atti da questi indicati nell'ordinanza 19 luglio, posto
che tali atti sono tuttora coperti da segreto ed ineriscono ad un
procedimento tuttora in corso relativo ad indagini avviate anche nei
confronti di soggetti diversi da quelli che figurano imputati avanti
l'Autorità giudiziaria di Padova";
che, tutto ciò premesso, il giudice a quo, rilevato che in tema
di necessità che il pubblico ministero trasmetta al giudice
dell'udienza preliminare l'intera documentazione relativa agli atti
compiuti nel corso delle indagini preliminari aventi rilievo ai fini
della decisione si è già pronunciata questa Corte con la sentenza
n. 145 del 1991, osserva che, tuttavia, non sembrano esservi norme
che pongano tale obbligo in capo a tutti i rappresentanti della
pubblica accusa che in concreto abbiano avuto parte nel procedimento;
che, in conclusione, ad avviso del remittente, la norma
censurata non appare conforme ai dettami della Carta costituzionale,
poiché un concreto comportamento tenuto dal rappresentante della
parte pubblica condiziona, da un lato, in modo incisivo ed
irragionevole, l'esercizio del diritto di difesa (art. 24, secondo
comma, della Costituzione), e, dall'altro, lo stesso momento
valutativo e di decisione del giudice (art. 101, secondo comma, della
Costituzione);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
in subordine, infondata;
Considerato che il giudice a quo lamenta in sostanza che l'art.
117 del codice di procedura penale attribuisce all'autorità
giudiziaria destinataria di una richiesta di copie di atti da parte
di un pubblico ministero la facoltà di rigettare la richiesta
medesima, anziché porre l'obbligo della trasmissione degli atti,
così violando, a suo avviso, gli artt. 24, secondo comma, (per
compressione del diritto di difesa) e 101, secondo comma, (per
soggezione del giudice non alla legge, ma ad un comportamento di
altra autorità giudiziaria) della Costituzione;
che la questione si rivela chiaramente inammissibile, in quanto
appare evidente la inapplicabilità della norma denunciata al caso di
specie;
che l'impugnato art. 117 del codice di procedura penale
disciplina la richiesta di copie di atti e di informazioni da parte
del pubblico ministero all'"autorità giudiziaria competente",
"quando è necessario per il compimento delle proprie indagini":
occorre, quindi, da un lato, che la richiesta sia finalizzata
all'attività di indagine e, dall'altro, che l'autorità giudiziaria
destinataria della richiesta sia quella competente (per materia e
territorio) in ordine ad un determinato procedimento penale, del
quale, appunto, si richiedono, a fini conoscitivi, copie di
determinati atti;
che tutt'altra vicenda processuale si è verificata nel giudizio
a quo, in quanto, come risulta dall'ordinanza di rimessione, la
Procura della Repubblica di Venezia, direzione distrettuale
antimafia, trasmise alla Procura della Repubblica di Padova copia di
atti (trascrizioni di intercettazioni telefoniche), avendo
individuato nella stessa autorità giudiziaria di Padova "la
competenza, per materia e territorio, a procedere per i reati
ravvisabili";
che, successivamente, il giudice a quo, in sede di udienza
preliminare, lamentava la incompletezza della documentazione
trasmessa, ai fini dell'adozione delle decisioni a lui spettanti;
che, ciò posto, è indubbio che l'art. 117 del codice di
procedura penale viene dal remittente censurato fuor di proposito,
sia perché l'autorità giudiziaria competente, nella fattispecie, è
proprio quella di Padova, sia perché la richiesta non è certo
finalizzata al compimento delle indagini, bensì, come detto, a
colmare la presunta incompletezza del fascicolo processuale trasmesso
al giudice dell'udienza preliminare;
che è, comunque, il caso di osservare, infine, che, proprio
perché nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di cui alla norma
impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria
competente non può che essere integrale, spettando, poi, al giudice
a quo individuare il rimedio che l'ordinamento offre in caso di
concreta inosservanza di tale obbligo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 117 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e
101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Padova con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte