Ordinanza n. 268/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 22legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma
primo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 dal
pretore di Siracusa - sezione distaccata di Noto - nel procedimento
civile vertente tra Vaccarisi Corrado e il Prefetto di Siracusa,
iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso
un'ordinanza ingiunzione prefettizia di pagamento di una sanzione
pecuniaria dovuta per infrazione alle norme del codice della strada,
il pretore di Siracusa - sezione distaccata di Noto - con ordinanza
emessa in data 4 dicembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204, comma primo, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in
cui prevede che, in caso di rigetto del ricorso amministrativo, il
prefetto deve ingiungere il pagamento di una somma determinata nel
limite non inferiore al doppio del minimo edittale;
che a parere del giudice a quo tale previsione si porrebbe in
contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto il timore di un
raddoppio della sanzione pecuniaria nell'ipotesi di mancato
accoglimento del ricorso, rappresenterebbe un deterrente alla
proposizione del rimedio amministrativo;
che la norma impugnata, subordinando il ricorso all'organo di
giurisdizione ordinaria alla previa conclusione della fase
amministrativa, renderebbe esperibile la procedura di cui agli artt.
22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, solo dopo che
l'ingiunzione di pagamento risulti di ammontare superiore a quella
cui il ricorrente si era opposto;
che sussisterebbe inoltre la violazione dell'art. 3 della
Costituzione atteso che "in altre situazioni il ricorrente ben può
adire l'autorità giudiziaria senza essere costretto a vedere
raddoppiata l'entità della pena pecuniaria inflittagli";
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si è
costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Considerato che identica questione è stata già decisa con la
sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994
nelle quali si è rilevato che il giudice, nel respingere
l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione
della sanzione che ben può essere fissata nella misura
corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo
codice della strada;
che, pertanto, non essendo stati addotti nuovi ed ulteriori
profili, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204, comma primo, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di
Siracusa - sezione distaccata di Noto - con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte