Ordinanza n. 268/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
- art. 4d.l. 79/1997
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), così come richiamato dall'art. 4, comma 6,
del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, promossi con 2 ordinanze emesse
il 10 dicembre 1998 ed il 18 gennaio 1999 dal pretore di Milano,
sezione distaccata di Legnano, iscritte ai nn. 137 e 179 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 11 e 13,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con due ordinanze di identico tenore, il pretore di
Milano, sezione distaccata di Legnano, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), così
come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 marzo
1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di
esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiasi stato e
grado siano "sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e
subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste";
che il remittente premette che l'art. 4 del d-.l. n. 79 del 1997
prevede la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a
omissioni o ritardi nel versamento di contributi previdenziali e
assistenziali, anche attraverso il pagamento in trenta rate
bimestrali, e richiama, estendendone la portata, la disposizione
dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo
la quale la regolarizzazione estingue i reati connessi con la
denuncia e con i versamenti contributivi, e sono sospesi, per effetto
della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale
pagamento delle somme dovute alle scadenze previste, solo i
provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado;
che, ad avviso del giudice a quo, tale disciplina, non prevedendo
la sospensione dei procedimenti penali in corso, come era invece
previsto dall'art. 3, comma 9, del d.-l. n. 103 del 1991, convertito
dalla legge n. 166 del 1991, non consentirebbe al debitore, che pure
è ammesso alla regolarizzazione mediante il pagamento rateale, di
ottenere, fino al completo pagamento, il beneficio della estinzione
del reato, realizzandosi così una ingiustificata disparità di
trattamento, in sede giurisdizionale, fra chi è in grado di versare
in unica soluzione la somma dovuta, e chi invece, per le proprie
condizioni economiche, deve avvalersi del pagamento rateale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
manifestamente infondata.
Considerato che le due ordinanze sollevano identica questione, onde
i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
pronunzia;
che analoga questione, in riferimento allo stesso parametro,
sollevata con riguardo all'art. 1, comma 230, della legge n. 662 del
1996, è stata dichiarata da questa Corte manifestamente infondata
con l'ordinanza n. 142 del 1999, in cui si è chiarito, fra l'altro,
che la disciplina denunciata, pur dando luogo ad una disarmonia fra
normativa amministrativa e normativa penale connessa, non si appalesa
costituzionalmente illegittima, poiché il debitore che fa ricorso
alla regolarizzazione mediante il pagamento rateale non può vantare
una pretesa costituzionalmente protetta a vedere sospeso il
procedimento penale in attesa del completamento del pagamento delle
somme dovute; e che la disparità fra chi è in grado di pagare in
unica soluzione e chi ricorre alla rateizzazione è insita nel
meccanismo normativo che subordina la estinzione del reato al
pagamento di somme, senza che ciò costituisca, di per sé,
violazione della Costituzione, né dà luogo ad irragionevoli
disparità di trattamento, ancorché il mancato coordinamento fra
normativa amministrativa e normativa penale possa incidere
sull'efficacia dell'incentivo alla regolarizzazione predisposto dal
legislatore;
che le ordinanze in esame non recano argomenti nuovi o comunque
tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
che pertanto anche la questione qui sollevata deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Milano, sezione
distaccata di Legnano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte