Ordinanza n. 268/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 127/1997
- art. 2legge 191/1998
usata come parametro
citata
- art. 3d.P.R. 693/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e leggi 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia
di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle
pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal
tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da
Cosentino Francesca contro la Corte dei conti ed altri, iscritta al
n. 730 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Cosentino Francesca e di Vullo
Donatella nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato Giovanni Pitruzzella per Vullo Donatella e
l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento della
graduatoria degli idonei al concorso pubblico a nove posti di
analista economico finanziario indetto dalla Corte dei conti con
decreto presidenziale del 17 dicembre 1996, il tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 15 marzo 2000,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e leggi 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia
di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle
pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica), in base ai quali, in caso di parità di punteggio per
titoli ed esami va preferito il candidato più giovane di età;
che - premette l'ordinanza di rimessione - nella materia del
pubblico impiego vige il principio, consolidato nella giurisprudenza
amministrativa, secondo cui ciascuna fase del procedimento
amministrativo, salvo che non sia diversamente disposto, è retta
dalla normativa vigente al momento del suo svolgimento, per cui, ove
nel corso di una fase procedimentale intervenga una modifica della
relativa disciplina, questa trova immediata applicazione alla fase in
svolgimento se non ancora conclusa;
che, in sede di delibazione del fumus boni iuris per la
pronuncia cautelare, il giudice a quo ha ritenuto di dover sollevare
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle
disposizioni censurate, in via principale, per violazione del
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto con la
nuova normativa viene capovolto un criterio fondamentale nei pubblici
concorsi in ordine alla preferenza, a parità di altri titoli, al
candidato con la maggiore età (art. 5 del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3, e art. 5 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato dal d.P.R.
30 ottobre 1996, n. 693), senza che vi soccorra un'adeguata
giustificazione;
che quest'ultima non sembra rinvenibile nella circostanza che
l'art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 abbia eliminato il
limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi, in quanto
tale eliminazione può essere derogata dai regolamenti delle singole
amministrazioni e, in ogni caso, non sono venute meno le ragioni di
preferenza per il candidato più anziano, per il quale vengono a
diminuire le future possibilità di impiego;
che la ragionevolezza sarebbe altresì violata in quanto le
disposizioni censurate appaiono tra loro contraddittorie perché, se
da un lato vengono aboliti nei concorsi pubblici i titoli relativi
all'età, dall'altro viene attribuita la preferenza al candidato più
giovane;
che, in via subordinata, le disposizioni impugnate
violerebbero il medesimo parametro costituzionale non essendo state,
con norma transitoria, regolate le conseguenze del subentro della
nuova disciplina sulle procedure concorsuali ancora in fase di
svolgimento, con menomazione sull'affidamento del cittadino nella
sicurezza giuridica;
che la questione è rilevante in quanto da essa dipende
l'accoglimento o meno dell'istanza proposta dalla ricorrente;
che nel presente giudizio si è costituita la parte privata
ricorrente nel giudizio a quo, deducendo l'inammissibilità e
l'infondatezza della sollevata questione, operando la disposizione un
contemperamento di interessi contrapposti;
che il preteso contrasto con il principio dell'affidamento
del cittadino nella specie non sussisterebbe, e comunque tale
principio non sarebbe protetto in sé, ma riceverebbe tutela solo se,
e nei limiti in cui, sia inciso irragionevolmente (sentenze n. 416
del 1999, n. 229 del 1999, n. 211 del 1997 e n. 390 del 1995);
che si è altresì costituita una delle controricorrenti nel
giudizio a quo chiedendo in via principale l'accoglimento della
questione di legittimità costituzionale sulla base di motivi
sostanzialmente identici a quelli esposti nell'ordinanza di
rimessione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso preliminarmente per l'inammissibilità della
questione sia per difetto di motivazione sulla rilevanza sia perché,
secondo la giurisprudenza amministrativa sul punto, è la normativa
vigente alla data di emanazione del bando la lex specialis del
concorso, mentre il diverso indirizzo citato dal giudice a quo non
sarebbe univoco;
che, nella specie, lo jus superveniens non prevedendo
l'applicazione della nuova regola ai concorsi già banditi, può
valere solo per il futuro;
che la questione è comunque infondata perché spetta alla
discrezionalità del legislatore sia la fissazione dei requisiti di
età per la partecipazione ai pubblici concorsi sia la determinazione
dei criteri di preferenza tra i candidati a parità di punteggio;
che, infine, quanto all'asserita irragionevolezza per
mancanza di una disciplina transitoria, essa non rileva, perché il
concorso è stato bandito sotto la vecchia normativa che non
prevedeva, nel caso di parità di punteggio, il nuovo criterio di
preferenza del più giovane.
Considerato che il tribunale amministrativo regionale del Lazio
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge
n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge
n. 191 del 1998, nella parte in cui prevedono che, se due o più
candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione
dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il
candidato più giovane d'età;
che ai fini della rilevanza, va rigettata l'eccezione di
inammissibilità sollevata dalla difesa erariale perché il
rimettente, sia pur in modo conciso, ha sufficientemente motivato sul
criterio giurisprudenziale che consente l'applicazione dello jus
superveniens ad una fase autonoma del corso di un procedimento
amministrativo;
che detta scelta non appare implausibile, considerate le
caratteristiche della fase di formazione e approvazione della
graduatoria di merito, tanto più che queste operazioni sono spesso
condotte dalla stessa amministrazione al termine del concorso;
che la censura - secondo cui la mancata previsione di una
disciplina transitoria violerebbe il principio di affidamento del
cittadino nella sicurezza giuridica - è inammissibile perché il
giudice a quo non ha adeguatamente motivato sugli elementi di specie
(soprattutto il momento di conoscenza della posizione in graduatoria
rispetto alla modifica normativa) che potevano ragionevolmente
giustificare il preteso affidamento;
che, quanto alle restanti censure, le stesse sono
manifestamente infondate perché, come è stato già altre volte
affermato nella giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza n. 466
del 1997), rientra nella discrezionalità del legislatore fissare i
requisiti attinenti all'età dei concorrenti, purché non in modo
arbitrario o irragionevole;
che, nella specie, tale arbitrarietà o irragionevolezza non
sussiste perché, come è dato evincere anche dai lavori parlamentari
sul punto, la disposizione censurata si inserisce in un progetto
riformatore che ha per obiettivo di coniugare il principio di
solidarietà con quello di efficienza della pubblica amministrazione,
nel quadro della privatizzazione del pubblico impiego, ispirata ad un
ampio rinnovamento del personale amministrativo, particolarmente
investendo in risorse umane giovani e meritevoli, sì da garantire un
servizio più efficiente e duraturo;
che di conseguenza la questione proposta, sotto il profilo
qui esaminato, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo) come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e leggi 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia
di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle
pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza di
cui in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della stessa legge
n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge
n. 191 del 1998, sollevata, in riferimento al medesimo parametro
costituzionale, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con
l'ordinanza di cui inepigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte