Ordinanza n. 269/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1032/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
29 dicembre 1973, n. 1032 ("Testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"),
promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1984 dal Pretore di Palermo
nel procedimento civile vertente tra Perniciano Giuseppe ed altri
c/ENPAS, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe - emessa nel corso di un
giudizio civile nel quale si controverteva sul diritto all'indennità
di buonuscita, negato dall'ENPAS sul presupposto che i richiedenti,
nella loro qualità di figli maggiorenni (del pubblico dipendente
deceduto in servizio), non si trovavano nelle condizioni prescritte per
conseguire la pensione di riversibilità - l'adito Pretore di Palermo
ha denunciato di incostituzionalità l'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032 (t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a
favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) per violazione
dell'art. 76 Cost., in quanto, in contrasto con la legge di delega n.
775 del 1970, avrebbe soppresso il diritto dei figli maggiorenni a
percepire l'indennità di buonuscita (indipendentemente dal possesso
dei requisiti per ottenere la riversibilità della pensione) quale
precedentemente sancito dall'art. 5 della legge 1407/1956; e dell'art.
3 Cost., per ingiustificata difformità di disciplina rispetto alla
citata legge n. 1407/1956 ed alla successiva legge n. 177/1976;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione
di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, precisamente nei termini indicati, l'art. 5,
comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, è già stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte
n. 255 del 1984, "nella parte" appunto "in cui prevede che gli orfani
maggiorenni abbiano diritto all'indennità di buonuscita solo quando
conseguano il diritto alla pensione di riversibilità".
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale - sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal Pretore di
Palermo, per contrasto con gli artt. 76 e 3 Cost. - dell'art. 5, comma
primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (t.u. delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato): norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 255 del
1984, "nella parte in cui prevede che gli orfani maggiorenni abbiano
diritto all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il diritto
alla pensione di riversibilità".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte