Ordinanza n. 269/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2932Codice civile
- art. 10legge 482/1968
- art. 16legge 482/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo
comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482
(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con
ordinanza emessa il 1° marzo 1988 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Naldi Alfonsino e l'Autogrill
S.p.A., iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel procedimento civile vertente tra Naldi Alfonsino
e Autogrill S.p.A., con ordinanza del 1° marzo 1988, pervenuta alla
Corte il 19 ottobre 1988 (R.O. n. 631 del 1988), il Pretore di
Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968,
n. 482, nella costante interpretazione della Corte di cassazione, che
esclude la costituzione ex lege del rapporto di lavoro con gli
invalidi ed i minorati e, conseguentemente, l'applicabilità
dell'art. 2932 del codice civile;
che, a parere del rimettente, risulterebbero violati gli artt.
2, 3, secondo comma, e 4, primo comma, della Costituzione, per la
inosservanza dei doveri inderogabili imposti dalla solidarietà
umana, per l'impedimento del libero sviluppo della persona umana, per
la creazione di una disuguaglianza sostanziale posta dalla ridotta
capacità lavorativa dell'invalido e, infine, per la lesione del
diritto al lavoro;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la infondatezza della questione;
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
è stata già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 872
del 1988) e che non vi sono ragioni per una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della
legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4, quarto
comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con la
ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte