Ordinanza n. 27/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 113Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 615618r.d. 1443/1940
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 209legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 209, primo,
secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1961 dal Pretore di Taranto nel
procedimento civile vertente tra Fumarola Emanuele e Maria Maddalena
contro la Esattoria comunale di Crispiano e il Servizio contributi
agricoli unificati, iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo
1962;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1961 dal Pretore di Taranto nel
procedimento civile vertente tra Laneve Michele ed altri contro
l'Esattoria comunale di Crispiano e il Servizio contributi agricoli
unificati, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti riportati in epigrafe è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del primo,
secondo e terzo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645
in riferimento alle norme contenute nell'art. 113 della Costituzione
che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente
infondata e con ordinanze emesse il 14 dicembre 1961 ha sospeso i
giudizi e trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti alla Corte si è costituito il Servizio contributi
unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio
Sorrentino, depositando deduzioni il 23 febbraio 1962 con le quali ha
chiesto che venga respinta la proposta questione di legittimità
costituzionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello
Stato, depositando le sue deduzioni il 1 febbraio 1962 con le quali
chiede che sia dichiarata infondata la proposta questione di
costituzionalità;
Considerato che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
delle norme contenute nel secondo e terzo comma del citato art. 209, in
riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione;
che la questione di legittimità della norma contenuta nel primo
comma dello stesso articolo, proposta per la prima volta dal Pretore di
Taranto, il quale la fonda sul fatto che essa norma escluderebbe il
potere del Pretore di sospendere l'esecuzione in contrasto con l'art.
113 della Costituzione, deve ritenersi assorbita da quella dei due
commi successivi e segnatamente del secondo, il quale, facendo divieto
di proporre le opposizioni previste dagli artt. 615-618 del Codice di
procedura civile, esclude insieme il potere del Pretore di sospendere
l'esecuzione: la norma del primo comma, anzi, regola i casi in cui la
sospensione può essere disposta, in collegamento col secondo comma
dell'art. 208 del medesimo T.U., dall'Intendente di finanza o dal
Pretore;
che nell'ordinanza di rimessione la questione di costituzionalità
dei commi secondo e terzo dell'art. 209 non viene proposta sotto un
diverso profilo o in termini diversi e che, pertanto, la decisione
della Corte deve essere confermata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 209, primo, secondo e terzo comma, del T.U.
delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte