Ordinanza n. 27/1967
Altra decisione · depositata il 09/03/1967 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 377/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo
comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377, recante "Norme sul
riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti
dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", promosso con
ordinanza emessa il 29 gennaio 1965 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Stellano Vincenzo e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 79 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 139 del 5 giugno 1965.
Visti gli atti di costituzione di Stellano Vincenzo e dell'I.N.P.S.
e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi l'avv. Giuseppe Abbamonte, per lo Stellano, l'avv. Giorgio
Cannella, per l'I.N.P.S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione di cui in epigrafe ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 18 della legge
2 aprile 1958, n. 377, nella sola parte in cui viene disposto che i
versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti devono essere sospesi durante i periodi di
tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, è
soggetto a forme sostitutive dell'assicurazione stessa; che il giudizio
di rilevanza è stato formulato con generico riferimento all'intero
disposto del primo comma dell'art. 18 citato;
Considerato che, al fine di una valida iniziativa del processo
incidentale di legittimità costituzionale, il giudice è tenuto ad
accertare la specifica rilevanza nel processo a quo della disposizione
di legge sottoposta all'esame di questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti vengono restituiti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte