Ordinanza n. 27/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 246/1963
- art. 3legge 246/1963
- art. 4legge 246/1963
- art. 23legge 246/1963
- art. 2legge 246/1963
- art. 3legge 246/1963
- art. 4legge 246/1963
- art. 23legge 246/1963
usata come parametro
citata
- art. 24legge 246/1963
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e
23 della legge 3 marzo 1963, n. 246 (Istituzione dell'imposta
sull'incremento di valore delle aree fabbricabili) promosso con
ordinanza emessa il 28 gennaio 1977 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra la Soc. r.l. ARO - Agricola Romana e
il Comune di Monte Porzio Catone, iscritta al n. 352 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 272 del 5 ottobre 1977.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Monte Porzio Catone;
Udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 28
gennaio 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 3 marzo 1963, n. 246 (rectius: 5
marzo 1963, n. 246, istitutiva di un'imposta sugli incrementi di valore
delle aree fabbricabili), in riferimento agli artt. 3 e 24 (rectius: 3
e 53) della Costituzione: argomentando in tal senso "che il processo
inflazionistico può dar luogo all'imposta anche nel caso in cui il
meccanismo di determinazione del plusvalore non opera"; e configurando
pertanto la questione medesima in termini dichiaratamente analoghi a
quella riguardante gli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
istitutivo dell'INVIM, che varie altre ordinanze sottoponevano allora
alla Corte (ma che
- per questa parte - la Corte stessa ha ritenuto non fondata, mediante
la sentenza n. 126 del 1979);
e che nel presente giudizio si è costituito il Comune di Monte
Porzio Catone, per chiedere, invece, la reiezione dell'impugnativa.
Considerato che l'ordinanza di rimessione si limita ad affermare
apoditticamente la rilevanza della proposta questione, senza il minimo
riferimento alla concreta fattispecie in esame, dal quale risulti per
quali ragioni ed in quali termini le varie norme impugnate dovessero
trovare applicazione nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 23 della legge 5
marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sollevata
dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte