Ordinanza n. 27/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590 del
codice penale e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice
della strada) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1983 dal
Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di
Gortan Pierpaolo, iscritta al n. 980 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno
1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, con l'ordinanza in
epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, nella parte in cui disciplina i poteri dell'autorità giudiziaria
in ordine alla sospensione od alla revoca della patente;
che, secondo il Pretore, per effetto della nuova disciplina il
giudice non può sospendere né revocare la patente, se non quando sia
stata presentata querela da parte della persona offesa, con violazione
del principio di eguaglianza;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per la non fondatezza.
Considerato che, peraltro, nell'ordinanza di rimessione lo stesso
Pretore dà atto che la querela è stata in effetti ritualmente
presentata, onde egli risulta pienamente investito di quei poteri di
cui censura la carenza nell'ipotesi di mancata attivazione della
persona offesa;
che pertanto la questione, essendo palesemente irrilevante, va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 91 del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dalla ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte