Ordinanza n. 27/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 69Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
- art. 26legge 87/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Belli Lucia e Lucidi Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 10 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni spettanti in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni, anche riguardo a crediti alimentari;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d.-l. n. 1827 del 1935 e dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969, "nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS";
che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni spettanti in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni, anche riguardo a crediti alimentari, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 1041 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte