Ordinanza n. 27/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 151Codice penale
- art. 8legge 772/1972
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 28legge 87/1953
citata
- art. 173Codice penale
- art. 136Costituzione
- art. 137Costituzione
- art. 2legge 695/1974
- art. 8legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 409 del 1989, in relazione
all'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e 151
del codice penale militare di pace, promossi con 42 ordinanze emesse
il 20, il 21 e il 27 settembre 1989 dal Tribunale militare di Torino,
iscritte ai numeri da 541 a 582 del registro ordinanze 1989 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che questa Corte con sentenza n. 409 del 1989 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito
dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, "nella parte in cui
determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due
anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro
anni anziché in quella di due anni";
che la Corte è pervenuta a tale declaratoria avendo accertato
la manifesta irrazionalità della sanzione comminata, per il delitto
di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, dal citato
art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, in relazione alla
sanzione prevista per il delitto di mancanza alla chiamata sanzionato
dall'art. 151 del codice penale militare di pace;
che, invero, la citata sentenza n. 409/1989 ha rilevato che i
comportamenti previsti dalle due ipotesi criminose ledono, con
modalità oggettive analoghe, lo stesso bene giuridico (l'interesse
alla regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva
nell'organizzazione militare) e che è identico il rimprovero di
colpevolezza che si muove ai soggetti attivi dei due delitti e che
pertanto appariva sproporzionata, arbitraria ed irrazionale la
maggior pena comminata dal citato art. 8, secondo comma, della legge
n. 772 del 1972 unicamente in ragione dell'esistenza di motivi di
coscienza dedotti a giustificazione del comportamento tenuto;
che, in particolare, la sentenza stessa ha dichiarato che il
citato art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 aveva
irrazionalmente contraddetto la valutazione già operata dal
legislatore "in via generale e senza tener tipicamente conto dei
motivi dell'azione criminosa" con l'art. 151 del codice penale
militare di pace;
Ritenuto che con quaranta ordinanze, d'identico contenuto (Reg.
ord. nn. da 541 a 580/1989) emesse il 20, il 21 ed il 27 settembre
1989, il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost.
e 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre
1972 n. 772, "come modificato dalla sentenza n. 409/1989 della Corte
costituzionale", assumendo che - avendo la detta sentenza
erroneamente ritenuto che i delitti di cui al citato art. 8, secondo
comma, della legge n. 772 del 1972 ed all'art. 151 del codice penale
militare di pace ledono lo stesso bene giuridico mentre in realtà
sarebbero lesi beni giuridici diversi (semplice interesse alla
regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva, nel caso
dell'art. 151 del codice penale militare di pace ed interesse
all'effettuazione del servizio di leva globalmente inteso, nel caso
dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972) - la norma
impugnata contrasterebbe, da un lato, con l'art. 28 della legge 11
marzo 1953, n. 87 e con il principio di legalità e tassatività
delle pene, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (in quanto la
citata sentenza n. 409/1989 avrebbe modificato una norma penale,
sostituendosi al legislatore nella scelta tra più soluzioni
possibili) e, da un altro lato, contrasterebbe sia con l'art. 27,
terzo comma, Cost. (poiché la sanzione ora applicabile all'ipotesi
di cui all'art. 8, secondo comma, citato non sarebbe proporzionata al
disvalore del fatto illecito) sia con l'art. 3 Cost. (poiché si
sarebbe determinata, da una parte, un'irrazionale equiparazione
sanzionatoria tra il delitto di rifiuto del servizio militare per
motivi di coscienza e quello di mancanza alla chiamata e, dall'altra,
un'ingiustificata disparità di trattamento del predetto delitto di
rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza rispetto a
quelli di rifiuto del servizio militare non armato e di rifiuto del
servizio civile sostitutivo di cui al primo comma dell'art. 8 citato
ed a quello di disobbedienza di cui all'art. 173 del codice penale
militare di pace);
Ritenuto che, con altre due ordinanze (Reg. ord. nn. 581 e
582/1989) emesse il 21 settembre 1989, il Tribunale militare di
Torino - basandosi sullo stesso presupposto secondo il quale la
citata sentenza n. 409/1989 avrebbe errato nel ritenere l'identità
dei beni giuridici lesi dai delitti di cui agli artt. 8, secondo
comma, della legge n. 772 del 1972 e 151 del codice penale militare
di pace, trattandosi invece di beni giuridici diversi - ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale militare di
pace sotto il profilo dell'irragionevole equiparazione del
trattamento sanzionatorio determinatosi fra le dette ipotesi di
reato;
che nel giudizio a carico di R. Piccolo (Reg. ord. n. 558/1989)
si è costituito l'imputato difeso dall'Avv. Mauro Mellini eccependo
l'inammissibilità della questione prospettata e chiedendo che essa
sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che, per l'identità o connessione delle sollevate
questioni, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere
contestualmente definiti;
che le censure formulate nelle ordinanze di rimessione sono,
all'evidenza, solo formalmente indirizzate alle norme suindicate ma,
nella sostanza, sono rivolte a sindacare le statuizioni adottate
dalla Corte con la menzionata sentenza n. 409/1989;
che, pertanto, il meccanismo del giudizio incidentale di
legittimità costituzionale risulta, nella specie, arbitrariamente
attivato per esercitare, in forma surrettizia, un sindacato del
merito di una decisione costituzionale di accoglimento;
che siffatto sindacato è assolutamente precluso dal sistema
risultante dagli artt. 136, primo comma e 137, terzo comma, Cost. e
30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il
principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte
costituzionale;
che, invero, il fine cui mira la proposta impugnativa è soltanto
quello d'una sostanziale elusione della forza cogente ( ex art. 136
Cost.) della pronunciata declaratoria d'illegittimità
costituzionale;
che, comunque, è appena il caso di ricordare che, come già
esposto in narrativa e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a
quo, la sentenza n. 409/1989 ha non già sostituito la pena ex art.
8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972 bensì si è più
semplicemente limitata a ricavare dal sistema creato dallo stesso
legislatore la necessitata applicabilità della pena ex art. 151 del
codice penale militare di pace;
che, di conseguenza, tutte le sollevate questioni vanno
dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma,
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza) come sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28
della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte