Ordinanza n. 27/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 164Codice di procedura civile
- art. 359Codice di procedura civile
- art. 359legge 353/1990
usata come parametro
citata
- art. 163Codice di procedura civile
- art. 291Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 163, secondo comma, (recte: terzo comma), n. 2), e 164,
secondo comma, del codice di procedura civile - nel testo anteriore
alle modifiche introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - e
dell'art. 359 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 2
ottobre 1998 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento civile
vertente tra Ministero delle finanze e Pazzini Palmira ed altre,
iscritta al n. 852 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,
dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa il
2 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 163, secondo comma (recte: terzo comma), n. 2),
164, secondo comma, nel testo anteriore alla riforma, e 359 del
codice di procedura civile;
che, come precisa in fatto la Corte rimettente, il giudizio di
impugnazione a quo è stato instaurato nei confronti della parte
deceduta dopo l'udienza di discussione e nelle more della
pubblicazione della sentenza di primo grado, con notifica
all'appellato nel domicilio eletto per il giudizio presso lo studio
del procuratore;
che nel corso del giudizio di appello si sono costituiti in
cancelleria gli eredi dell'appellato, eccependo l'inammissibilità e,
comunque, la nullità dell'appello, in quanto proposto nei confronti
della parte deceduta, anziché nei confronti degli eredi di questa,
ed in quanto notificato al domicilio eletto, anziché a quello reale
degli eredi;
che la Corte rimettente, dichiarando di uniformarsi al
consolidato orientamento della giurisprudenza ed in particolare alla
pronuncia della Cassazione-sezioni unite del 19 dicembre 1996, n.
11394, esclude la possibilità che maturi il termine breve per
l'impugnazione, allorché la sentenza sia notificata dal procuratore
della parte deceduta, senza la specificazione che la notifica è
eseguita ad istanza degli eredi e senza l'indicazione dei nominativi
degli stessi, come si è verificato nella fattispecie;
che il giudice a quo dopo aver precisato che nella fattispecie
trovano applicazione gli artt. 163 e 164 del codice di procedura
civile nel testo anteriore alla riforma, trattandosi di giudizio già
pendente alla data del 30 aprile 1995, osserva che in forza di tali
norme la eventuale rinnovazione della citazione d'appello, affetta da
vizio attinente alla individuazione dei soggetti dell'impugnazione,
non potrebbe far salvi gli effetti sostanziali e processuali della
citazione medesima, in quanto la costituzione in giudizio degli eredi
è idonea a sanare la nullità della citazione soltanto con effetto
ex nunc;
che, nella specie, poiché gli eredi si sono costituiti in
giudizio quando era già decorso il termine annuale per
l'impugnazione, la predetta sanatoria, producendo effetto ex nunc,
non potrebbe impedire il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata;
che pertanto, ad avviso della Corte rimettente, le citate norme
si porrebbero in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, poiché
non consentono rimedio all'errore incolpevole dell'appellante, che ha
ritenuto ancora in vita l'appellato al momento della notifica
dell'impugnazione, ed in quanto non prevedono che la costituzione in
giudizio degli eredi determini la sanatoria ex tunc della citazione
in appello;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza
della questione;
Considerato che il giudice a quo prospetta l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 163, terzo comma,
numero 2), 164, secondo comma, e 359 del codice di procedura civile,
per violazione dell'art. 24 della Costituzione, richiamando e facendo
proprie le argomentazioni esposte dalla Corte di cassazione - sezioni
unite nella sentenza n. 11394 del 1996;
che con l'anzidetta pronuncia la Cassazione, nel riesaminare la
questione relativa alle conseguenze del decesso di una parte sul
giudizio di impugnazione, ha dubitato della legittimità
costituzionale dell'art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla
riforma, per la mancata previsione di un rimedio di restituzione in
termini in materia ove sussistono ampi margini di possibile
incolpevolezza dell'errore, senza poter promuovere il relativo
giudizio di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza
nella fattispecie sottoposta al suo esame;
che la Corte d'appello rimettente, pur ponendo a sostegno della
dedotta incostituzionalità della normativa processuale la mancata
previsione di un rimedio restitutorio all'errore incolpevole
dell'appellante, sollecita poi una pronuncia con la quale si dichiari
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto delle indicate
norme processuali nella parte in cui non prevede che la costituzione
in giudizio degli eredi determini la sanatoria ex tunc della
citazione d'appello;
che dalla stessa diversità di soluzioni prospettate nella parte
motiva ed in quella dispositiva dell'ordinanza di rimessione appare
evidente come non sia possibile nella specie operare la reductio ad
legitimitatem delle norme impugnate in termini univoci e
costituzionalmente obbligati, essendo astrattamente configurabili
più itinera - la cui scelta spetta al legislatore -, tutti
ugualmente idonei a porre rimedio alla dedotta incostituzionalità;
che, per contro, è compito precipuo del giudice rimettente
adottare un'interpretazione della norma che sia conforme a
Costituzione e che, in quanto tale, impedisca il verificarsi
dell'effetto lesivo dei diritti della parte incorsa in errore
incolpevole;
che nell'ampia giurisprudenza formatasi in materia si rinvengono
numerosi precedenti nei quali si è ritenuta pienamente valida
l'impugnazione proposta nei confronti della parte non più esistente,
allorché la controparte abbia senza colpa ignorato l'evento, ovvero
nei quali si è fatto ricorso all'art. 291 cod. proc. civ.;
che, pertanto, anche sotto tale profilo, stante la presenza di
più interpretazioni conformi a Costituzione, la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 163,
terzo comma, numero 2, 164, secondo comma, nel testo anteriore alla
riforma, e 359 del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello
di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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