Ordinanza n. 27/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II,
della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile
1999 dalla commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso
proposto dalla Mila Schon Group s.p.a. contro l'Ufficio del registro
di Codogno, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª serie
speciale - n. 43, dell'anno 1999;
Visti l'atto di costituzione della Mila Schon Group s.p.a.,
nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Milano, con
ordinanza emessa il 21 giugno 1999, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima
della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), laddove consente l'esenzione dall'imposta proporzionale di
registro dei conferimenti effettuati, in seguito ad abbattimento del
capitale sociale per perdite, per la ricostituzione del capitale
abbattuto;
che la questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata nel corso di un giudizio tributario, nel quale il
contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta
suppletiva, emesso sul presupposto che la riduzione delle perdite è
esente da tassazione esclusivamente nei limiti del capitale originale
e che, ove le perdite siano eccedenti il capitale originario, la
differenza, siccome costituente conferimento per aumento di capitale,
deve ritenersi tassabile ai sensi dell'art. 4, nota I, del d.P.R.
n. 131/1986; che, ad avviso del giudice rimettente,
l'applicabilità dell'esenzione alle operazioni di ricostituzione del
capitale oltre l'importo del capitale originario sarebbe in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento tra
società che provvedono a ricostituzioni del capitale sociale per
compensare le perdite, che non sono soggette a tassazione, e società
dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita, le quali, per
far fronte con il medesimo anche ad eventuali perdite di esercizio,
si troverebbero ad aver corrisposto la normale tassazione, senza
poter usufruire delle agevolazioni fiscali del caso precedente;
che la previsione di tale evenienza potrebbe indurre le
società a dotarsi di capitale minimo all'atto della costituzione,
per preservare la convenienza successiva della procedura di
ricostituzione a trattamento fiscale agevolato;
che si è costituita in giudizio la parte privata, la quale
(avvalorando l'interpretazione della norma impugnata, secondo cui è
esente da tassazione tutto l'importo complessivo dei conferimenti
necessari a riportare il capitale sociale al livello preesistente, ed
è invece da tassare solo l'eventuale ulteriore aumento di capitale,
fatto per dotare la società di ulteriori risorse), chiede
dichiararsi l'inammissibilità o la manifesta infondatezza, o, in
subordine, qualora la norma abbia il contenuto precettivo indicato
nell'ordinanza di remissione, la fondatezza della questione
sollevata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile e comunque
infondata.
Considerato che il giudice rimettente - partendo da
un'interpretazione estensiva della norma, nel senso di riconoscere
l'esenzione dall'imposta proporzionale di registro anche nell'ipotesi
in cui le perdite superino l'iniziale importo del capitale sociale -
finisce per considerare costituzionalmente illegittimo il trattamento
favorevole in tal modo accordato alle società dotate di un capitale
di non rilevante importo, siccome agevolate nel caso in cui si
trovino a dover ricostituire il capitale societario in conseguenza
del suo azzeramento, imposto dalla necessità di ammortizzare le
perdite;
che - a suo avviso - tale trattamento discriminerebbe le
società dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita anche
al fine di far fronte con il medesimo ad eventuali perdite di
esercizio, che sarebbero assoggettate alla normale tassazione, senza
poter usufruire delle agevolazioni fiscali godute dalle società a
capitale ridotto;
che la rilevata discriminazione, a parere del giudice
remittente, indurrebbe le società a dotarsi di capitale minimo
all'atto della costituzione;
che, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza
dall'assunto interpretativo del rimettente, secondo la giurisprudenza
costituzionale, le disposizioni legislative concernenti esenzioni o
agevolazioni tributarie, quali che ne siano le finalità,
costituiscono il risultato di scelte discrezionali del legislatore
(v. ordinanza n. 10 del 1999);
che, dunque, è precluso alla Corte non solo estenderne
l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio (sentenze
n. 159 del 1985 e n. 292 del 1987), ma anche di eliminarle, ove
esistenti (sentenza n. 195 del 1985 e ordinanza n. 557 del 1987);
che i rilievi del giudice remittente in ogni caso si
risolvono nell'indicazione di inconvenienti di per sé inidonei a dar
vita ad una questione di legittimità costituzionale;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, nota II, della parte prima
della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte