Ordinanza n. 27/2002
Altra decisione · depositata il 15/02/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
24 ottobre 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Giancarlo Cito nei confronti del ten. Donato Olive,
promosso dal Tribunale di Taranto, sez. II penale, con ricorso
depositato il 12 aprile 2001 ed iscritto al n. 188 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con atto pervenuto a questa Corte in originale il
9 novembre 2001, il Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in
composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione
in data 24 ottobre 2000 con la quale detta Camera ha approvato la
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, di
dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale
instaurato davanti allo stesso Tribunale nei confronti del deputato
Giancarlo Cito - imputato del delitto di diffamazione per avere, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in un pubblico
comizio e in un comunicato diramato agli organi di stampa, offeso la
reputazione di Donato Olive, tenente della Guardia di finanza in
forza al Nucleo di polizia tributaria di Taranto - concernono
opinioni espresse dal deputato Cito nell'esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale ricorrente premette che dall'anzidetta
deliberazione della Camera dei deputati consegue un effetto
inibitorio della prosecuzione del giudizio, potendo il giudicante
solo sollevare conflitto di attribuzione, sollecitando a questa Corte
un controllo circa la correttezza dell'esercizio del potere conferito
alla Camera dei deputati, al fine di verificare se sussistano
effettivamente i presupposti richiesti dall'art. 68 della
Costituzione, e cioè la riferibilità alle funzioni parlamentari
della condotta contestata all'imputato;
che, secondo il ricorrente, nella condotta contestata
all'on. Cito come diffamatoria non sembrerebbe esservi alcun
collegamento funzionale con la sua attività parlamentare, "quanto
meno con riferimento alla seconda parte della condotta e cioè quella
relativa al preteso illegittimo arresto del capitano dei vigili
urbani del comune di Taranto", non essendo riscontrabile alcuna
connessione con atti tipici della funzione parlamentare, né
apparendo possibile individuare nel comportamento del deputato un
intento divulgativo di una scelta o di un'attività
politico-parlamentare;
che nelle parole oggetto di contestazione sarebbe assente un
preteso contenuto politico, poiché le affermazioni contestate
sembrerebbero trascendere su un piano di mero dileggio e di insulto
personale nei confronti del pubblico ufficiale;
che il ricorrente rileva altresì la carenza di motivazione
della delibera della Camera, sotto il profilo della possibilità o
meno di comprensione delle ragioni che hanno indotto ad adottarla,
nulla dicendosi in essa circa il motivo che avrebbe potuto
giustificare le accuse al tenente Olive di cui alla seconda parte
della contestazione;
che, in definitiva, il Tribunale ricorrente ritiene che la
propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita dagli
articoli 101 e seguenti della Costituzione, sarebbe stata
illegittimamente menomata dalla decisione impugnata; onde chiede
affermarsi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la
insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giancarlo Cito,
secondo quanto deliberato dalla Camera medesima.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto esiste "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore
decisione, anche circa l'ammissibilità;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
conflitto circa la riconducibilità di dichiarazioni rese da un
deputato alla previsione dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, fra il Tribunale, chiamato a giudicare della eventuale
responsabilità del deputato medesimo in relazione a dette
dichiarazioni, e la Camera dei deputati, la quale ha ritenuto che
esse costituiscano opinioni espresse dal deputato nell'esercizio
delle sue funzioni di parlamentare, verte su attribuzioni
costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si
assumono lese dalla deliberazione della Camera dei deputati, ed
insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la
volontà del potere cui appartengono: onde il presente conflitto deve
ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica, nei
confronti della Camera dei deputati, con l'atto in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
al ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente Tribunale di Taranto, il
ricorso, unitamente alla presente ordinanza, sia notificato alla
Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione sub a), per essere
successivamente depositato, con la prova dell'avvenuta notifica,
presso la cancelleria della Corte entro il termine, di venti giorni
dall'ultima notifica, di cui all'art. 26, terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte