Ordinanza n. 270/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.P.R. 915/1982
usata come parametro
citata
- art. 6d.P.R. 915/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo
comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle
direttive C.E.E. n. 75/442, relativa ai rifiuti, n. 76/403, relativa
allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, e n.
78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in relazione agli
artt. 6, lett. d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, promosso
con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dal Pretore di
Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio,
iscritta al n. 640 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Restivo Ignazio,
imputato di trasporto senza autorizzazione di rifiuti speciali
prodotti dalla ditta Toncelli e Castagna, con ordinanza del 13 aprile
1988 (R.O. n. 640 del 1988), il Pretore di Castelfiorentino ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25,
primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione agli
artt. 6, lettera d), e 1 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la diversità di
trattamento che, senza ragionevole e giustificato motivo, si verifica
tra l'ipotesi di trasporto di rifiuti ad una discarica eseguito
direttamente dal produttore (non punibile) e l'ipotesi di trasporto
eseguito da un terzo;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della
questione;
Considerato che la situazione di chi smaltisce rifiuti speciali
propri e di chi professionalmente esercita l'attività di smaltimento
di rifiuti speciali prodotti da terzi non sono affatto omogenee in
quanto, nel primo caso, lo smaltimento di rifiuti costituisce una
fase del ciclo di produzione previamente sottoposto alle procedure
autorizzatorie, mentre, nel secondo caso, il terzo è incaricato da
una ditta produttrice del solo trasporto;
che pertanto il loro disvalore sociale è differente;
che, comunque, spetta al legislatore l'apprezzamento di siffatto
disvalore e la conseguente scelta di sanzioni penali e che essi non
sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino
irragionevoli, il che non è nella specie;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre
1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442, relativa
ai rifiuti, n. 76/403, relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e policlorotrifenili, e n. 78/319, relativa ai
rifiuti tossici e nocivi), in relazione agli artt. 6, lettera d), e 1
dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Castelfiorentino, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte