Ordinanza n. 270/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.lgs. 132/1992
- art. 18d.lgs. 132/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 18 del
d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva 80/68/CEE
concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose), in relazione al numero 2
dell'allegato elenco II, promosso con ordinanza emessa il 23
settembre 1996 dal pretore di Trento, sezione distaccata di
Mezzolombardo, nel procedimento penale a carico di Romano Weber,
iscritta al n. 1304 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 nel corso di
un procedimento penale promosso per essere stato effettuato senza
autorizzazione, nello svolgimento di un'attività produttiva, lo
scarico nel sottosuolo di acque reflue contenenti una sostanza
biocida (la difenilammina), il pretore di Trento, sezione distaccata
di Mezzolombardo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo
comma, e 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132
(Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle
acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose), in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II, che
comprende i "biocidi e loro derivati" tra le sostanze che possono
avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee, sicché è richiesta
una specifica autorizzazione per lo scarico indiretto di acque reflue
e rifiuti contenenti tali sostanze, in mancanza della quale sono
applicabili le sanzioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per
la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modifiche ed
integrazioni;
che, ad avviso del giudice rimettente, l'uso del termine generico
"biocidi" da parte del legislatore comporterebbe una obiettiva
incertezza sugli elementi costitutivi del reato, essendo diverse le
valutazioni scientifiche su ciò che deve definirsi biocida, sicché,
in ragione di tale incertezza, sarebbe violato il principio che
impone la determinatezza della fattispecie penale (art. 25, secondo
comma, Cost.);
che, inoltre, essendo generico il significato del termine
"biocidi", resterebbe affidato alla discrezionalità dell'autorità
giudiziaria perseguire o meno determinati comportamenti, con
conseguente lesione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.),
giacché potrebbero essere trattate in modo diverso situazioni
identiche;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, in subordine, infondata.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
riguarda essenzialmente il principio di legalità in materia penale
(art. 25, secondo comma, Cost.), il quale implica che la legge
determini in modo specifico il fatto previsto come reato consentendo
quindi di individuare con sufficiente precisione la condotta
sanzionata penalmente e di distinguere con chiarezza la sfera del
lecito da quella dell'illecito, orientando preventivamente la
condotta dei consociati;
che la legge, nel delineare i fatti che costituiscono reato, può
ricorrere a locuzioni di uso comune o a termini il cui significato
può essere ricavato da nozioni non giuridiche, purché sia
comprensibile e sufficientemente determinata la condotta punita con
sanzioni penali (sentenze n. 312 del 1996 e n. 414 del 1995);
che la norma penale denunciata sanziona una condotta che provoca
l'inquinamento idrico mediante sostanze pericolose, la cui
determinazione ed individuazione ha carattere tecnico;
che la locuzione "biocidi", conosciuta nel linguaggio tecnico e
scientifico, è già compresa nella direttiva del Consiglio del 17
dicembre 1979 (80/68/CEE), che obbliga gli Stati membri della
Comunità europea a prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee
dovuto a sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili, direttiva
alla quale è stata data attuazione con il decreto legislativo n.
132 del 1992;
che i biocidi rientrano nel catasto nazionale dei rifiuti
speciali (istituito con il d.m. 26 aprile 1989) e sono sostanze altre
volte prese in considerazione dal legislatore nel sistema di tutela
ambientale, accanto ai pesticidi ed alle sostanze fitofarmaceutiche,
per delineare anche altre ipotesi di reato (d.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915 e, ora, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; d.lgs. 27 gennaio 1992,
n. 133);
che la condotta sanzionata penalmente dalla norma denunciata, in
una materia che necessariamente ha carattere tecnico, è quindi
sufficientemente determinata;
che non sussiste neanche la disparità di trattamento di casi
analoghi, denunciata sul presupposto, non fondato, della
discrezionale e, nei diversi casi, variabile determinazione delle
sostanze biocide da parte dell'interprete;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9 e 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132
(Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle
acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze
pericolose), in relazione al numero 2 dell'allegato elenco II,
sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della
Costituzione, dal pretore di Trento, sezione distaccata di
Mezzolombardo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte