Ordinanza n. 270/2001
Altra decisione · depositata il 19/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del
31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli
ed altri, promosso dal tribunale di Roma, IV sezione penale, con
ricorso depositato il 27 gennaio 2001 ed iscritto al n. 178 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che, con "ordinanza-ricorso" datata 9 gennaio 2000
(recte, 2001), depositata nella cancelleria della Corte il 27 gennaio
2001, il tribunale di Roma, IV sezione penale, in composizione
monocratica, investito di un procedimento penale con l'imputazione di
diffamazione a carico del senatore Marcello Pera, ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del
Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale
l'Assemblea, nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater
n. 48), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il
procedimento penale riguardavano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali
insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, ad avviso del tribunale, la deliberazione di
insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali mancherebbe
il necessario nesso con la funzione parlamentare e, conseguentemente,
il Senato della Repubblica non avrebbe correttamente esercitato il
potere ad esso spettante, cosicché l'erronea valutazione in ordine
alla sussistenza dei presupposti della prerogativa dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, avrebbe menomato la sfera di
attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell'autorità
giudiziaria investita del procedimento.
Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile,
valutando, senza contraddittorio tra le parti, se esista la materia
di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e
sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;
che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il tribunale
di Roma deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in
quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene, in posizione di piena
indipendenza garantita dalla Costituzione;
che il Senato della Repubblica è del pari legittimato ad
essere parte del conflitto, in quanto è competente a dichiarare in
modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine
all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del
conflitto, poiché il tribunale di Roma denuncia che la propria sfera
di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata
illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato
della Repubblica;
che, inoltre, dall'atto si ricavano "le ragioni di conflitto"
e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
tribunale di Roma, IV sezione penale, nei confronti del Senato della
Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe.
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al tribunale di Roma, IV sezione penale,
ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte