Ordinanza n. 271/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 87/1953
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 136Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ("Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale"), promossi con ordinanze
emesse il 27 settembre, il 28 febbraio e il 7 novembre 1984 dal
Tribunale di Bologna (n. 6 ord.), iscritte al n. 1247 del registro
ordinanze 1984, e ai nn. 57, 58, 59, 60 e 62 del registro ordinanze
1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 80 bis
e 97 bis, dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con le sei ordinanze in
epigrafe, emesse in altrettanti giudizi penali di appello, ha sollevato
questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost.,
dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 (secondo cui "le
norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), in quanto
limiterebbe l'efficacia cosidetta retroattiva delle pronunzie di
incostituzionalità, nel senso della inapplicabilità di atti
istruttori (come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di
disposizioni poi dichiarate illegittime;
che, nel giudizio relativo all'ordinanza del 27 settembre 1984, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per
la manifesta infondatezza della impugnativa.
Considerato che - con sentenza n. 127/1966, richiamata dalla
successiva pronunzia n. 49/1970 - questa Corte ha già escluso la
fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta
interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "è
palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale
della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento
all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale
ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta
ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1
della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1";
che il riferimento, ora esteso, all'ulteriore parametro
costituzionale dell'art. 3 non aggiunge motivi sostanzialmente nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e che non v'è
pertanto ragione di discostarsi dalle precedenti conclusioni.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della
Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna in epigrafe
indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte