Ordinanza n. 271/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
- art. 1legge 152/1991
usata come parametro
citata
- art. 630Codice penale
- art. 1legge 5/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis, primo
comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 1, primo
comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza
emessa il 24 ottobre 1991 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel
procedimento di sorveglianza relativo ad istanza di liberazione
anticipata nei confronti di Giampaolo Giovanni, iscritta al n. 1 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che Giampaolo Giovanni veniva condannato dalla Corte di
assise di Torino alle pene di 30 anni di reclusione e lire 1.200.000
di multa per i reati di concorso in omicidio aggravato, in sequestro
di persona a scopo di estorsione, in associazione per delinquere e
altro;
che la condanna diveniva irrevocabile il 30 novembre 1988;
che, mentre era detenuto nella Casa di reclusione di
Fossombrone, il Giampaolo proponeva richiesta di riduzione di pena
per liberazione anticipata commisurata al periodo detentivo sofferto
dall'inizio di espiazione della pena fino alla data della decisione;
che, con ordinanza del 28 febbraio 1991, il Tribunale di
sorveglianza di Ancona accoglieva la richiesta, pervenendo ad un
simile giudizio sul presupposto dell'irrilevanza, ai fini del
decidere, delle informazioni acquisite dal comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica di Reggio Calabria - che aveva
riferito in ordine all'attualità di collegamenti del Giampaolo con
la criminalità organizzata - perché il beneficio concesso non
poteva annoverarsi fra le misure alternative alla detenzione;
che avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione
il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona deducendo
erronea applicazione, per un verso, dell'art. 4- bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, introdotto dall'art.
1, primo comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5 (non
convertito in legge e reiterato con i decreti-legge 13 marzo 1991, n.
76, e 13 maggio 1991, n. 152, quest'ultimo finalmente convertito
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), per la mancata valutazione del
parere del comitato, valutazione necessaria perché il beneficio
richiesto doveva essere ricondotto al genus delle misure alternative
alla detenzione e, per un altro verso, dell'art. 54 della legge n.
354 del 1975 e successive modificazioni, laddove la valutazione
espressa dal Tribunale si fondava esclusivamente sulla regolarità
custodiale del condannato;
che con sentenza 26 giugno 1991 la Corte di cassazione
accoglieva il ricorso limitatamente al secondo motivo, annullando
l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio e dichiarava
inammissibile il primo motivo perché nel corso del giudizio di
impugnazione era intervenuta la decadenza, per mancata conversione in
legge, della norma di cui era stata dedotta l'erronea applicazione,
non mancando, peraltro, di avvertire che, ove nelle more del giudizio
di rinvio, i decreti-legge successivamente emanati fossero stati
convertiti, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto tenere in
debito conto il novum ius;
che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, preso atto del
vincolo derivante dalla sentenza di annullamento, ha, con ordinanza
del 24 ottobre 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
4- bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la
parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese
all'ottenimento della riduzione di pena ai fini della liberazione
anticipata presentate dai condannati per i delitti commessi per
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416- bis e 630 del
codice penale e all'articolo 74 del testo unico in materia di
disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, repressione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che tali istanze
possano trovare accoglimento "solo se sono stati acquisiti elementi
tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata o eversiva", previa richiesta da parte della magistratura
di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la
sicurezza pubblica;
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, nel
caso di specie, gli elementi ostativi alla riduzione della pena per
liberazione anticipata derivano dalle informazioni acquisite per il
tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
di Reggio Calabria le quali asseriscono, ma in maniera "apodittica",
la presenza di collegamenti del Giampaolo con la cosca capeggiata
dalla famiglia dei Nirta operante in San Luca, senza peraltro fornire
elementi di "riscontro a fondamento dell'affermazione", notizie che,
considerata la presunzione di attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata, appaiono sufficienti "al fine di
consustanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza", senza
rendere necessari ulteriori più approfonditi accertamenti, "siccome
sarebbe viceversa opportuno laddove la disciplina legislativa fosse
analoga a quella prevista per i soggetti individuati nella seconda
parte del primo comma dell'art. 4- bis" dell'ordinamento
penitenziario, nei confronti dei quali le dette informazioni sono
ostative della concessione del beneficio "solo se vi sono elementi
tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata o eversiva";
che l'osservanza dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione
resterebbe compromessa dalla previsione di una presunzione
qualificata di attualità di collegamenti con la criminalità
organizzata, superabile soltanto attraverso la prova positiva
dell'assenza dei collegamenti stessi, di assai difficile - se non
impossibile - acquisizione, così da porre un "ostacolo alla
fruizione di uno tra i più pregnanti strumenti di trattamento
penitenziario" e da svilire la finalità rieducativa della sanzione
penale in un momento strettamente connesso al perseguimento di tale
finalità qual è quello dell'esecuzione e del trattamento;
che sarebbe anche violato l'art. 3 della Costituzione, per la
disparità di trattamento fra i soggetti di cui alla prima parte e
quelli di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 4- bis
della legge n. 354 del 1975: con riguardo agli uni, sussiste
l'obbligo di acquisizione di elementi positivi atti a comprovare
l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata od
eversiva, conseguentemente privando la magistratura di sorveglianza
di ogni potere, mentre con riguardo ai secondi la semplice mancanza
di elementi di riscontro circa l'ipotesi di presenza di collegamenti
attuali con la criminalità organizzata potrebbe, in presenza degli
altri presupposti individuati dalla legge, consentire l'accoglimento
delle istanze, disparità da ritenere irrazionale perché questi
ultimi condannati potrebbero risultare responsabili di delitti di non
minore efferatezza e disvalore sociale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in via
principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;
che una prima ragione d'inammissibilità deriverebbe
dall'ambiguità della statuizione con la quale, mentre, da un lato,
si contesta la natura di misura alternativa alla detenzione della
riduzione di pena per la liberazione anticipata, per un altro verso,
si fa riferimento alla soluzione adottata dalla Corte di cassazione,
peraltro non vincolante, neppure nel caso di specie, nei confronti
del giudice a quo;
che un ulteriore motivo d'inammissibilità si sostanzierebbe
nell'avere l'ordinanza di rimessione ritenuto che l'applicazione
della norma denunciata deriverebbe ineluttabilmente dall'informativa
acquisita dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, "anche se ritenuta scarna e non significativa", un
presupposto da considerare erroneo, potendo la decisione essere
fondata aliunde, "anche in eventuale difficoltà, in casi-limite
adeguatamente motivati, delle informazioni di polizia";
che, sotto il profilo della non fondatezza, l'Avvocatura
Generale dello Stato deduce che la previsione di due fasce di reato
con una disciplina differenziata non lederebbe in alcun modo i
parametri costituzionali invocati: non l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, sia per il carattere non vincolante delle informative,
sia perché le informative stesse non avrebbero carattere
"assorbente" rispetto alle valutazioni che devono essere tratte
dall'esperienza intramuraria ai fini del riconoscimento dei
presupposti sostanziali di cui all'art. 54 dell'ordinamento
penitenziario, ma rileverebbero esclusivamente ai fini
dell'individuazione di un elemento impeditivo "esterno" all'istituto,
i cui presupposti "primari" non risulterebbero "trasformati"; senza
contare che l'accertato collegamento con la criminalità organizzata
o eversiva deve rilevare ai fini della verifica della partecipazione
all'opera di rieducazione, potendosi altrimenti consentire "anche
un'anticipata liberazione del detenuto apparentemente 'modello' ma in
realtà ancora organicamente inserito nell'organizzazione criminosa";
che, in ordine alla dedotta violazione del principio di
eguaglianza, l'Avvocatura deduce che la meno rigida disciplina
dettata per la seconda fascia di reati, non soltanto è ispirata ad
un'incensurabile, perché non irragionevole, ottica di "gradualità",
ma si giustifica anche in conseguenza della diversa natura dei reati
di cui alla seconda parte dell'art. 4- bis, non necessariamente
connaturata a fattispecie associative, prospettate solo in via
eventuale;
Considerato che le eccezioni di inammissibilità sollevate
dall'Avvocatura Generale dello Stato devono essere entrambe
disattese: la prima, per avere il giudice a quo operato una
inequivoca scelta interpretativa affermando che "anche in relazione
alle istanze intese all'ottenimento di riduzione di pena per
liberazione anticipata, presentate per le fattispecie delittuose
individuate dal primo comma dell'art. 4- bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 e succ. mod., sussiste l'obbligo della magistratura di
sorveglianza di procedere all'acquisizione di informazioni sulla
sussistenza di collegamenti attuali del richiedente con la
criminalità organizzata o eversiva, ed alla conseguente valutazione
delle istanze predette"; la seconda, perché non attiene alla
rilevanza della questione, coinvolgendo, invece, l'interpretazione
della norma denunciata e, quindi - come risulta confermato dal
ripetuto richiamo al carattere non vincolante del parere nelle
deduzioni anche in tema di non fondatezza - il merito della
questione;
che, peraltro - a parte il rilievo che nel caso di specie sono
stati indicati elementi in positivo circa il collegamento
dell'interessato con la criminalità organizzata - il presupposto
interpretativo da cui muove il giudice rimettente, presupposto in
base al quale l'informativa del comitato provinciale per l'ordine e
la sicurezza pubblica sarebbe da sola "sufficiente allo scopo di
consustanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza intesa
all'ottenimento di una riduzione di pena", senza "rendere necessari
ulteriori, più approfonditi accertamenti circa l'effettiva
sussistenza dei denunciati collegamenti", risulta smentito dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione, costante nella linea
interpretativa in base alla quale la verifica quanto all'esistenza di
elementi in grado di escludere l'attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata o eversiva è di esclusiva ed inderogabile
competenza della magistratura di sorveglianza, con la conseguente
qualificazione dell'informativa come atto obbligatorio ma non
vincolante, potendo il giudice, per un verso, trarre da altre fonti
gli elementi di valutazione, e per un altro verso, dissentire,
purché con appropriate proposizioni interpretative, dal parere del
comitato;
che tale interpretazione è univocamente confermata dal disposto
del secondo comma dello stesso art. 4- bis, in base al quale in ogni
caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle
informazioni;
che, infine, fra gli elementi che la magistratura di
sorveglianza ha il potere di acquisire aliunde, è da ricomprendere,
ai fini indicati dalla norma denunciata, anche la condotta del
condannato nel corso dell'espiazione della pena;
che, di conseguenza, risultando erroneo il presupposto
interpretativo posto a base delle censure prospettate dal giudice a
quo, la questione è da ritenere manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4- bis, primo comma, prima parte, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attività amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di
Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte