Ordinanza n. 271/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 240Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3
giugno 1994 dal Pretore di Modena nei procedimenti riuniti a carico
di F. A., iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Modena, prima ancora di aprire il
dibattimento a carico di persona imputata di falso nonché di plurime
ricettazioni e truffe, ha, di fronte alla concorde richiesta delle
parti di applicazione della pena a norma dell'art. 444 e seguenti del
codice di procedura penale, con ordinanza del 3 giugno 1994,
denunciato l'illegittimità dell'art. 445, comma 1, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui, con le parole "e delle misure
di sicurezza", dispone la non applicazione delle medesime nei casi
previsti dall'art. 219" del codice penale;
che il giudice a quo, dopo aver premesso che l'accordo fra le
parti si era formato determinando la pena in anno uno, mesi otto di
reclusione e lire un milione di multa, a séguito dell'applicazione
della continuazione, delle circostanze attenuanti generiche, della
circostanza attenuante del vizio parziale di mente, oltre che della
diminuzione prescritta per la scelta del rito e che tale assetto,
"formalmente corretto e sostanzialmente equo ed adeguato", pure in
relazione alla circostanza attenuante del vizio parziale di mente (si
era, infatti, accertato uno stato di infermità mentale - "in
rapporto criminogenetico rispetto ai reati in giudizio - tale da
compromettere grandemente la capacità di intendere e di volere al
momento dei fatti"), gli precluderebbe, nonostante la persistente
pericolosità sociale dell'imputato di rigettare la richiesta per la
necessità di applicare una misura di sicurezza con il conseguente
ineluttabile dovere di pronunciare sentenza di applicazione della
pena richiesta;
che la norma denunciata contrasterebbe, anzitutto, con l'art.
25, terzo comma, della Costituzione, perché la previsione di una
diversificazione così accentuata dal regime ordinario, quale si
riscontra in una disciplina che fa derivare esclusivamente da una
norma processuale l'impossibilità di applicare in ogni caso la
misura di sicurezza potrebbe rivelarsi in contrasto con i princip/'
di legalità e tassatività;
che risulterebbe vulnerato pure l'art. 3 della Costituzione,
sotto il profilo del rispetto del principio di ragionevolezza,
considerando che, mentre nel caso di proscioglimento per vizio totale
di mente, il giudice dovrebbe applicare - ricorrendone i presupposti
- la misura di sicurezza, nel caso di condanna con riconoscimento del
vizio parziale di mente deve rinunciare - per effetto della sola
disciplina processuale - a "quell'aspetto del trattamento
sanzionatorio prettamente rieducativo, terapeutico e
socialpreventivo";
che sarebbe, infine, compromessa anche l'osservanza dell'art.
27, terzo comma, della Costituzione, da ritenere applicabile
(nonostante i decisa delle sentenze costituzionali n. 68 del 1967, n.
106 del 1972, n. 139 del 1982, di cui richiede il riesame) alle
misure di sicurezza;
che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che - alla stregua del vigente assetto normativo per
questa parte non attinto dalla sentenza n. 313 del 1990 - non può
escludersi che una situazione di pericolosità sociale in atto possa
proiettare i suoi riverberi, non soltanto sulla prestazione del
consenso del pubblico ministero, ma anche sulla verifica che il
giudice è tenuto a compiere a norma dell'art. 444 e seguenti del
codice di procedura penale e che attiene, in via esclusiva, alla
valutazione del programma complessivo predisposto da ciascuna delle
parti ai fini dell'applicazione della pena su richiesta;
che il giudice a quo richiede a questa Corte una statuizione
solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realtà diretta ad
introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della pena su
richiesta, una disciplina che consenta di adottare una misura di
sicurezza oltre i limiti segnati dall'art. 445, comma 1, del codice
di procedura penale;
che, come già statuito con riguardo ad altra questione avente
ad oggetto l'applicazione di misure di sicurezza al di fuori
dell'ipotesi prevista dall'art. 240, secondo comma, del codice
penale, appositamente richiamato dall'art. 445, comma 1, del codice
di procedura penale, la realizzazione del petitum che il giudice a
quo tende a conseguire resta preclusa a questa Corte, "spettando
interventi additivi di tal genere al solo legislatore che, nella
sfera della sua discrezionalità, può operare scelte anche
derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione
alla sentenza di patteggiamento" (v. ordinanza n. 334 del 1994);
che la questione è, dunque, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 1, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, terzo
comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte