Ordinanza n. 271/2001
Altra decisione · depositata il 19/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito delle delibera del Senato della Repubblica del
31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma,
ufficio 17o, con ricorso depositato il 29 gennaio 2001 ed iscritto al
n. 179 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che, con ricorso datato 11 gennaio 2001, depositato
nella cancelleria della Corte il 29 gennaio 2001, il giudice
dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17o,
investito di un procedimento penale con l'imputazione di diffamazione
a carico del senatore Marcello Pera, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea,
nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 56), ha
dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento
penale riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali
insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, ad avviso del ricorrente, la deliberazione di
insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non
sussisterebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare,
cosicché il Senato della Repubblica non avrebbe correttamente
esercitato il potere ad esso spettante e, perciò, l'erronea
valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti della
prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, avrebbe
menomato la sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita,
dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.
Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile,
valutando, senza contraddittorio tra le parti, se esista la materia
di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e
sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni
definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;
che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il giudice
dell'udienza preliminare del tribunale di Roma deve ritenersi
legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo
giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà
del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza
garantita dalla Costituzione;
che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato ad
essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in modo
definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine
all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, sotto il profilo oggettivo, va ritenuta esistente la
materia del conflitto, poiché il ricorrente denuncia che la propria
sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata
illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato
della Repubblica;
che dall'atto si ricavano altresì "le ragioni di conflitto"
e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che esiste, quindi, la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal
giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17o,
nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo
indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale
di Roma, ufficio 17o, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a
cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il
termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere
successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di
venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte