Corte costituzionale

Ordinanza n. 271/2001

Altra decisione · depositata il 19/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 37legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito delle delibera del Senato della Repubblica del

31 maggio 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dal senatore Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,

promosso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma,

ufficio 17o, con ricorso depositato il 29 gennaio 2001 ed iscritto al

n. 179 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ricorso datato 11 gennaio 2001, depositato

nella cancelleria della Corte il 29 gennaio 2001, il giudice

dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17o,

investito di un procedimento penale con l'imputazione di diffamazione

a carico del senatore Marcello Pera, ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della

Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea,

nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 56), ha

dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento

penale riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali

insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, ad avviso del ricorrente, la deliberazione di

insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non

sussisterebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare,

cosicché il Senato della Repubblica non avrebbe correttamente

esercitato il potere ad esso spettante e, perciò, l'erronea

valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti della

prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, avrebbe

menomato la sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita,

dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile,

valutando, senza contraddittorio tra le parti, se esista la materia

di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e

sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il giudice

dell'udienza preliminare del tribunale di Roma deve ritenersi

legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo

giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà

del potere cui appartiene, in posizione di piena indipendenza

garantita dalla Costituzione;

che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato ad

essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in modo

definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine

all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, va ritenuta esistente la

materia del conflitto, poiché il ricorrente denuncia che la propria

sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata

illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato

della Repubblica;

che dall'atto si ricavano altresì "le ragioni di conflitto"

e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

che esiste, quindi, la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal

giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, ufficio 17o,

nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo

indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale

di Roma, ufficio 17o, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte