Ordinanza n. 272/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma
secondo del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 24 aprile 1983 dal G.I. presso il Tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra la s.a.s. Il Castello e la s.p.a.
General Grassi, iscritta al n. 880 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno
1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Rilevato che il giudice istruttore presso il Tribunale di Torino,
con ordinanza emessa il 24 aprile 1983 (n. 880 R.O. 1983) nel
procedimento civile tra la s.a.s. Il Castello e la s.p.a. General
Grassi ha d'ufficio sollevato, in riferimento all'art. 3 comma secondo
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 comma
secondo c.p.c. in quanto il giudice istruttore è tenuto a dichiarare
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per il solo fatto che
l'opponente abbia offerto cauzione per l'ammontare delle eventuali
restituzioni spese e danni, a prescindere dalla circostanza che
l'opposizione sia o meno fondata su prova scritta o di pronta
soluzione.
Considerato che questa Corte, con sent. 2 maggio 1984 n. 137, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo
c.p.c. nella parte in cui dispone che il giudice istruttore, se la
parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione
offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e
danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli
elementi probatori di cui all'art. 648 comma primo e la corrispondenza
della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma
secondo dello stesso art. 648.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza, nella parte di cui in
motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art.
648 comma secondo, sollevata con ordinanza resa il 24 aprile 1983 (n.
880 R.O. 1983) dal giudice istruttore civile presso il Tribunale di
Torino, in riferimento all'art. 3 comma secondo Cost., già dichiarata
fondata con sent. 2 maggio 1984, n. 137.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte