Ordinanza n. 272/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41
bis, cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1984 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Della Libera
Renato ed altri, iscritta al n. 1328 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis
dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 23 novembre 1984 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Gassi
Gianfranco ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis
dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza 16 ottobre 1984, il Giudice istruttore
presso il Tribunale di Treviso ha denunciato di illegittimità, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., l'art. 41 bis cod. proc.
pen. nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza
territoriale anche nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice
Pretori o in loro danno, attribuiti alla competenza del Tribunale nella
cui circoscrizione è compreso il mandamento in cui il Pretore o vice
Pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;
che identica impugnativa è stata proposta anche dal G. I. del
Tribunale di Firenze, con altra ordinanza del 23 novembre 1984;
che nei relativi giudizi innanzi alla Corte non vi è stata
costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti e unitariamente
decisi;
che peraltro, con sentenza n. 232 del 1984, è stata già
dichiarata l'inammissibilità di identica questione di
costituzionalità del predetto art. 41 bis c.p.p., dal momento che
sostanzialmente si richiedeva alla Corte una sentenza additiva
implicante, nell'ambito di più soluzioni alternative, scelte
discrezionali che esulano dalla competenza della Corte stessa; e che
altre analoghe questioni sono state poi dichiarate manifestamente
inammissibili con successive ordinanze nn. 54 e 98 del 1985.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41 bis cod. proc. pen.
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte