Ordinanza n. 272/1989
Altra decisione · depositata il 18/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 880/1986
usata come parametro
citata
- art. 12legge 70/1988
- art. 11legge 154/1988
- art. 8legge 154/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle
successioni e donazioni), promossi con due ordinanze emesse il 27
novembre 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di
L'Aquila, iscritte rispettivamente ai nn. 815 e 816 del registro
ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Carducci
Elisa ed altri, avente ad oggetto l'accertamento di valore di alcuni
beni caduti in successione, la Commissione Tributaria di secondo
grado di L'Aquila, con ordinanza del 27 novembre 1987 (pervenuta alla
Corte il 16 dicembre 1988), (R.O. n. 815 del 1988), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre
1986, n. 880, che esclude l'applicazione dei criteri automatici di
determinazione del valore degli immobili, previsti dalla stessa legge
alle successioni apertesi anteriormente al 1° gennaio 1986,
relativamente alle quali, alla data del 23 dicembre 1986, le relative
controversie fossero ancora pendenti;
che identica questione è stata sollevata, nel procedimento
instaurato da Deli Luciano ed altri, dalla Commissione Tributaria di
secondo grado di L'Aquila, con ordinanza del 27 novembre 1987,
pervenuta alla Corte il 16 dicembre 1988 (R.O. n. 816 del 1988);
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la restituzione degli atti alle dette Commissioni essendo
sopravvenuta una nuova regolamentazione della materia;
Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa
questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che l'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, ha
aggiunto all'art. 11, primo comma, della legge n. 880 del 1986, il
comma 1-bis, in base al quale le disposizioni previste dall'art. 8
della legge n. 880 del 1986 si applicano anche alle successioni
aperte e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio
1986 per le quali non sia ancora intervenuto il definitivo
accertamento del valore imponibile;
che pertanto gli atti devono essere rimessi ai giudici a quibus
perché riesaminino la rilevanza della questione alla stregua della
nuova legge;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i ricorsi e ordina la restituzione degli atti alla
Commissione Tributaria di secondo grado di L'Aquila.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte