Ordinanza n. 272/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 83d.P.R. 597/1973
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 4d.P.R. 597/1973
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto di
cui agli artt. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 4,
quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni
del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Massa Carrara sul ricorso
proposto da Bertocchi Aurelio contro l'Intendenza di Finanza di Massa
Carrara, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Massa
Carrara, con ordinanza 19 dicembre 1989 (R.O. n. 71 del 1990) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 83
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 4, quarto comma,
della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui esclude dai
benefici previsti da tale ultimo articolo le indennità di buonuscita
erogate dall'E.N.P.A.S. maturate in regime d'imposta di ricchezza
mobile e complementare;
Considerato che l'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973, stabilisce
che l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare
"continuano ad applicarsi in relazione ai presupposti d'imposta
verificatisi anteriormente al 1974";
che l'art. 4, quarto comma, della legge n. 482 del 1985 ha
stabilito, per la liquidazione dell'I.R.P.E.F. "relativa alle
indennità e alle altre somme percepite in dipendenza dei rapporti di
lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982", talune detrazioni
dall'imponibile in precedenza non previste;
che il giudice a quo lamenta la violazione del principio di
uguaglianza in relazione alla diversa determinazione dell'imponibile
che ne deriva ai fini dell'I.R.P.E.F., rispetto all'imponibile
assoggettato all'imposta di ricchezza mobile e complementare;
che questa Corte ha costantemente affermato che non contrasta
col principio di uguaglianza un trattamento differenziato in
relazione a momenti diversi nel tempo, "perché lo stesso fluire di
questo costituisce di per sé un elemento diversificatore" (sentenze
n. 441 del 1989; n. 6 del 1988; n. 618 del 1987; n. 122 del 1980; n.
65 e n. 138 del 1979; n. 138 del 1977; n. 92 del 1975; n. 57 del
1973);
che, pertanto, palesemente nessun elemento d'irragionevole
discriminazione è ravvisabile nel disposto dell'art. 83 del d.P.R.
n. 597 del 1973, il quale legittimamente ha disciplinato il passaggio
dal precedente al nuovo sistema impositivo, prevedendo
l'applicabilità della vigente disciplina fiscale ai presupposti
d'imposta verificatisi anteriormente all'1 gennaio 1974, data
dell'entrata in vigore dell'I.R.P.E.F.;
che, parimenti, rientra nella discrezionalità del legislatore
stabilire, come ha fatto l'art. 4, quarto comma, della legge n. 482
del 1985, particolari detrazioni dall'imponibile da assoggettare ad
imposta a partire da una certa data ed a seconda del periodo in cui
si è verificato il presupposto d'imposta;
che la questione sollevata si appalesa, quindi, manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 83 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche) e 4, quarto comma, della legge 26
settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario
delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Massa Carrara, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte