Ordinanza n. 272/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
- art. 30legge 223/1990
usata come parametro
citata
- art. 30legge 103/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 195 del
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni) e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con
ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore di Ivrea - Sezione
distaccata di Cuorgné nel procedimento penale a carico di Merlotti
Roberto, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Ivrea - Sezione distaccata di Cuorgné, ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale: a) dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103; b) dell'art. 30, settimo comma, della legge 6
agosto 1990, n. 223; sostenendo che essi violerebbero i principi di
uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nella
parte in cui assoggettano ad identica sanzione penale l'abusiva
installazione di impianto radioelettrico di telecomunicazione senza
distinguere l'ipotesi in cui lo stesso sia soggetto a regime
concessorio da quella - meno grave - in cui sia soggetto a semplice
regime autorizzatorio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che la questione riferita alla disposizione sub a) -
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e
manifestamente infondata con numerose ordinanze (da ultime, nn. 13,
160, 331 e 394 del 1989) - è ormai palesemente irrilevante nel
giudizio principale, dato che la norma impugnata non è in esso più
applicabile essendo stata sostituita col predetto art. 30, settimo
comma, della legge n. 223 del 1990, che prevede un trattamento
sanzionatorio più favorevole (art. 195, secondo comma, nuovo testo);
che tale questione va perciò dichiarata manifestamente
inammissibile;
che la questione riferita alla disposizione sub b) concerne la
parificazione del trattamento sanzionatorio (arresto da tre a sei
mesi) dell'esercizio abusivo di apparecchi radioelettrici di debole
potenza di cui all'art. 334 del d.P.R. n. 156 del 1973, soggetti ad
autorizzazione, e di altri impianti radioelettrici, soggetti a
concessione; che la riconduzione dei predetti apparecchi nell'ambito
del regime autorizzatorio (sentenza n. 1030 del 1988) è dipesa dalla
considerazione che quello concessorio comportava il riconoscimento
alla P.A. di eccessivi spazi di discrezionalità, non giustificati
dall'esigenza di un razionale ed ordinato governo dell'etere, idoneo
ad assicurare in concreto il coordinamento e la compatibilità
reciproca dei vari strumenti di telecomunicazione;
che, poiché anche per gli impianti radioelettrici soggetti a
concessione è questa stessa esigenza che sta alla base
dell'assoggettamento a sanzione penale della condotta inosservante,
non può dirsi irragionevole che si accomunino nella medesima
previsione le due sottofattispecie, dato che le specifiche modalità
di regolazione amministrativa dell'attività non comportano di per
sé una diversa entità della lesione del bene tutelato e che
eventuali differenze rilevabili in concreto ben possono essere
apprezzate nell'ambito dei limiti minimo e massimo della pena
edittale;
che, di conseguenza, tale questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo
sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di
Ivrea - Sezione distaccata di Cuorgné, con ordinanza del 9 novembre
1990;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge
6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato), sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte