Ordinanza n. 272/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1952/1935
- art. 4r.d. 1952/1935
usata come parametro
citata
- art. 3Legge sul procedimento amministrativo
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 del regio
decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 (Disciplina del servizio
delle guardie particolari giurate), conv. in legge 19 marzo 1936, n.
508, 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144 (Disciplina
degli istituti di vigilanza privata), conv. in legge 3 aprile 1937,
n. 526, 11, ultimo comma, e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
promosso con ordinanza emessa il 4 settembre 1991 dal Pretore di
Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile
vertente tra Luigi Carpetta e Istituto di vigilanza privata
"L'Aquila", iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 settembre 1991 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 12 febbraio 1992) dal Pretore di Napoli
- Sez. distaccata di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra
Carpetta Luigi ed Istituto di Vigilanza privata "L'Aquila" (Reg. ord.
n. 78 del 1992), è stata sollevata la questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 4 del regio decreto 26
settembre 1935, n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie
particolari giurate), recte 4 del regio decreto-legge 26 settembre
1935, n. 1952, conv. in legge 19 marzo 1936, n. 508; e 4 del regio
decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, recte 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, conv. in legge 3 aprile 1937, n.
526, nella parte in cui non distinguono tra violazioni disciplinari
attinenti alla funzionalità del servizio, e violazioni disciplinari
relative agli aspetti privatistici del rapporto di lavoro, e non
limitano solo alle prime la vigilanza ed i poteri disciplinari degli
organi amministrativi (questore e prefetto), in riferimento all'art.
3 della Costituzione; nonché la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, t.u.l.p.s., nel
loro combinato disposto, per la parte in cui, non prevedendo che il
provvedimento di revoca della nomina a guardia giurata debba essere
motivato in ordine agli elementi che hanno dato luogo alla
valutazione del venir meno del requisito della buona condotta,
impediscono il controllo sulla imparzialità e legalità dell'azione
amministrativa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che in particolare il contrasto con l'art. 3 della Costituzione
viene evidenziato "rispetto agli altri lavoratori subordinati, i
quali possono giovarsi dell'ordinario regime garantistico stabilito
per gli illeciti disciplinari";
che è intervenuto in giudizio per il Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
Considerato che, con riguardo alla seconda questione sollevata, è
privo di fondamento il presupposto tenuto presente dal giudice
rimettente circa il non obbligo di motivazione del provvedimento di
revoca, motivazione necessaria invece per consentire al giudice
amministrativo la verifica della legittimità del provvedimento
stesso (cfr. ad es. Cons. St. 30 marzo 1987 n. 186) - principio del
resto riaffermato in generale dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
che, con riferimento alla prima questione, la Corte rileva la
palese disomogeneità delle situazioni poste a confronto, giacché la
categoria delle guardie giurate, diversamente da quella relativa agli
altri lavoratori, è caratterizzata da indubbie connotazioni di
carattere pubblicistico che impongono una peculiare disciplina in
ordine alla verifica, da parte dell'autorità amministrativa, della
sussistenza dei presupposti che consentono l'esercizio di tale
attività lavorativa;
che va aggiunto altresì che il corretto uso del potere concesso
all'autorità amministrativa è, comunque, soggetto al sindacato del
giudice amministrativo avanti al quale il singolo può ricorrere per
la tutela delle proprie ragioni;
che, pertanto, le suesposte questioni si appalesano
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 4 del regio decreto-legge 26 settembre
1935, n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari
giurate), conv. in legge 19 marzo 1936, n. 508, 4 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144 (Disciplina degli istituti di
vigilanza privata), conv. in legge 3 aprile 1937, n. 526, 11, ultimo
comma, e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Napoli
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte