Ordinanza n. 272/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/06/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 450/1985
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento
dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose
trasportate), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1992 dalla
Corte d'appello di Brescia nel procedimento civile vertente tra la
s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni e la s.p.a. Magis Farmaceutici,
iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Magis Farmaceutici;
Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità per i
danni conseguenti alla perdita (per furto commesso da ignoti) di
merci trasportate per conto terzi, promosso dalla s.p.a. MAGIS
Farmaceutici contro la s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni, la Corte
d'appello di Brescia, con ordinanza del 29 aprile 1992, ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n.
450 ("per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle
tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere
superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna
delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo
perduto o avariato"), nella parte in cui non prevede un meccanismo di
aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del
risarcimento:
che, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla sentenza
di questa Corte n. 420 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale in parte qua del comma 1 dell'art. 1 della legge n.
450 del 1985, si è determinata una grave disparità di trattamento -
lesiva sia del principio di eguaglianza, sia del principio di
ragionevolezza - delle ragioni di danno del mittente per perdita o
avaria delle merci trasportate, a seconda che il trasporto sia o no
(come nella specie) soggetto all'obbligo delle tariffe a forcella:
nel primo caso, "allo stato attuale della normativa, venuta meno la
limitazione di legge per mancanza di qualsiasi criterio di
adeguamento immediatamente applicabile in via interpretativa, la
responsabilità del vettore si estende all'intero prezzo corrente
della merce trasportata, secondo il canone di diritto comune di cui
all'art. 1696 cod. civ., mentre nell'altro caso rimane vigente la
limitazione dell'obbligazione risarcitoria all'importo di lire 12.000
per ogni chilogrammo di merce trasportata";
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società
appellata chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
irrilevanza o, in subordine, fondata.
Considerato che la questione è già stata esaminata e dichiarata
non fondata da questa Corte con sentenza n. 64 del 1993:
che tale sentenza ha mutuato la propria ratio decidendi dalla
sent. n. 401 del 1987 relativa alla norma analoga dell'art. 423,
primo comma, cod. nav., il quale, pur con forme diverse di
esplicazione dell'autonomia negoziale (dichiarazione di valore da
parte del caricatore e corrispondente adeguamento del nolo da parte
del vettore), prevede una disciplina del risarcimento il cui "effetto
sostanziale consiste nella determinazione convenzionale
dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo
legale";
che l'ulteriore argomento, addotto dal giudice a quo a sostegno
dell'asserita violazione dell'art. 3 Cost., sottende una valutazione
non corretta del dispositivo della sent. n. 420 del 1991: la mancata
determinazione legislativa del meccanismo di aggiornamento
dell'ammontare del limite di responsabilità previsto dall'art. 1,
comma 1, della legge n. 450 del 1985 per il trasporto di merci
soggetto alle tariffe a forcella non rende inapplicabile il limite
medesimo, ma tutt'al più abilita il giudice a provvedere caso per
caso, in via equitativa, a rivalutare il massimale di legge in
relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della
moneta.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n.
450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per
perdita o avaria delle cose trasportate), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte