Ordinanza n. 273/1983
Altra decisione · depositata il 26/09/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 13legge 650/1979
- art. 10legge 650/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,
cpv., della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento) promossi con ordinanze emesse il 18 aprile
1979 dal Pretore di Roma e il 9 ottobre 1979 dal Pretore di Empoli,
rispettivamente iscritte ai nn. 466 e 860 del registro ordinanze 1979 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 1979 e
n. 29 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 il Giudice relatore
Antonio La Pergola:
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza in data 18 aprile 1979 (emessa nel
procedimento penale a carico di Cusani Vincenzo) il Pretore di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10 cpv. della legge 10 maggio
1976, n. 319 deducendo che le stesse censure già avanzate da altri
giudici relativamente alla disciplina degli insediamenti (produttivi e
civili), differenziata a seconda se nuovi o già esistenti, siano "a
maggior ragione riferibili alla disciplina di cui al citato art. 10 per
gli insediamenti sforniti di licenza di agibilità ed abitabilità";
che detto giudice ha, in premessa, precisamente osservato:
a) che in base all'art. 10 cpv. legge n. 319 del 1976 è fatto
obbligo agli insediamenti che non abbiano ottenuto la licenza di
agibilità ed abitabilità all'entrata in vigore della legge, di
adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti per i
nuovi insediamenti entro due anni dall'entrata in vigore della stessa
legge e cioè entro il 13 giugno 1978, mentre per quelli con licenza è
stabilito un termine che, secondo la tabella A) giunge fino a 9 anni;
b) che ai sensi dell'art. 21, terzo comma, legge n. 319 del 1976
quando (come nel caso sottoposto al suo esame), sussistono le
violazioni indicate ai commi primo e secondo dello stesso articolo e lo
scarico superi i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate,
deve applicarsi sempre la pena dell'arresto; laddove i due commi
precedenti prevedono le pene, alternativamente, dell'arresto e
dell'ammenda;
c) che, quindi, il non aver ottenuto la licenza di agibilità ed
abitabilità, alla data di entrata in vigore della legge n. 319,
costituisce una condizione di sfavore per gli insediamenti esistenti,
produttivi e civili, rispetto a quelli che ne avevano ottenuto il
rilascio.
Ritenuto che, ad avviso del giudice remittente, tale disciplina
differenziata in danno degli stabilimenti sprovvisti di licenza, non è
fondata su presupposti logici obiettivi, e così urta contro il
principio costituzionale di eguaglianza: si assume infatti che la
licenza di agibilità ed abitabilità - il cui mancato rilascio può
dipendere anche da mero ritardo o disfunzione della P.A. (mentre non è
prevista una licenza provvisoria tacita, com'è per l'autorizzazione ex
art. 15 legge n. 319 del 1976) - rappresenta comunque un dato
esclusivamente formale "privo di ogni relazione con l'effettivo grado
di lesione dell'interesse protetto dalla legge, cioè la tutela delle
acque dall'inquinamento";
che d'altra parte - sempre secondo il giudice a quo - la denunziata
discrasia non può essere sanata in sede interpretativa, dal momento
che l'art. 10 cpv., per la sua formulazione, già con ogni evidenza si
riferisce agli insediamenti esistenti ed individua nell'assenza della
licenza un ulteriore elemento, da cui si fanno derivare più gravi
oneri per i titolari degli scarichi;
ritenuto che nel giudizio avanti la Corte è intervenuto,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale deduce l'infondatezza
della proposta questione;
ritenuto che analoga questione è stata sollevata, sempre con
riguardo all'art. 10, secondo comma, della legge n. 319 del 1976 dal
Pretore di Empoli nel corso del procedimento a carico di Primieri
Chelli Sergio ed altri;
che nel relativo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio,
per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato;
che l'Avvocatura osserva che l'art. 13, terzo comma, della legge 24
dicembre 1979, n. 650, entrata in vigore nelle more del giudizio
stesso, ha sostituito la norma censurata;
che l'Avvocatura chiede pertanto la restituzione degli atti al
giudice a quo perché questi esamini nuovamente la rilevanza della
dedotta questione, sopravvenuta alla stregua della normativa;
considerato che con le ordinanze in epigrafe si censura l'art. 10,
secondo comma, della legge 10 maggio 1976 "Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento", così testualmente formulato: "Gli
insediamenti" (produttivi e civili) "che non abbiano ottenuto la
licenza di agibilità ed abitabilità all'entrata in vigore della
presente legge dovranno adeguare i propri scarichi ai limiti di
accettabilità previsti per i nuovi insediamenti entro due anni dalla
presente legge";
che gli insediamenti produttivi esistenti, provvisti delle suddette
licenze, devono invece essere adeguati ai limiti di accettabilità,
quali risultano dalle apposite tabelle allegate alla legge, nei più
larghi termini che vengono in considerazione per le varie ipotesi
configurate, secondo il recapito dello scarico, dall'art. 13 della
legge stessa;
che nelle ordinanze di rinvio si assume che la disposizione oggetto
di censura implica un'aggravante per i giudicabili, imputati, nei
procedimenti penali dai quali trae origine la presente controversia,
del reato previsto nell'art. 21 della stessa legge e punito
alternativamente con l'arresto (da due mesi a due anni) o con l'ammenda
(da lire 500 mila a 10 milioni). Infatti il terzo comma dell'art. 21
dispone che "si applica sempre la pena dell'arresto se" - ricorrendo
gli estremi del fatto costitutivo del reato - "lo scarico supera i
limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente
legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione";
che la disparità di trattamento così introdotta, nel caso in esame,
a sfavore degli insediamenti sprovvisti di licenza è denunziata come
irrazionale, e dunque lesiva del principio di eguaglianza, perché
disposta esclusivamente in funzione di un dato formale e non pertinente
rispetto al fine perseguito dalla legge. Precisamente, si lamenta che
il criterio discretivo adottato dal legislatore con riguardo
all'ottenimento della licenza di abitabilità ed agibilità sia "privo
di ogni relazione con la tutela delle acque dall'inquinamento"; e a
ciò si aggiunge, secondo il giudice a quo:
a) che il mancato rilascio della licenza può ben dipendere non
soltanto da omissione dell'interessato, ma anche da "ritardi o
disfunzioni della pubblica amministrazione";
b) che la concessione del provvedimento in discorso è stata, del
resto, per molti anni considerata come una mera formalità, spesso
inevasa dalle competenti autorità, nonostante la regolare richiesta
dell'interessato e nemmeno prevista sulla - base di quanto dispone in
merito il T.U. delle leggi sanitarie (cfr. art. 221 in relazione
all'art. 220) - da taluni regolamenti comunali;
considerato che l'Avvocatura dello Stato ha chiesto la restituzione
degli atti al giudice a quo perché questi riesamini la rilevanza della
proposta questione ai sensi delle nuove previsioni dell'art. 13 della
legge 24 dicembre 1979, n. 650, sopravvenuta nelle more del presente
giudizio.
che il citato art. 13 della legge n. 650 del 1979 è in effetti
dettato in sostituzione dell'art. 10 della legge n. 319 del 1976;
che spetta quindi al giudice a quo verificare se e come queste più
recenti disposizioni di legge incidano sul trattamento degli
insediamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 319 del
1976 e sprovvisti della licenza di abitabilità ed agibilità, in
relazione ai profili che toccano la dedotta violazione del principio
costituzionale di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte