Ordinanza n. 273/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 416, comma
secondo, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa
l'8 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Codazzi
Giovanni Paolo iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del codice
di procedura penale, sostenendo che tale disposizione - ove venga
interpretata nel senso che dalla stessa non discende un obbligo per
il pubblico ministero di mettere a disposizione del giudice per le
indagini preliminari, ai fini dello svolgimento dell'udienza
preliminare, l'intero fascicolo processuale - darebbe luogo a
violazione: a) dell'art. 24 Cost., in quanto consentirebbe al
pubblico ministero di sottrarre al contraddittorio atti utilizzabili
dalla difesa anche ai fini della scelta di un rito alternativo; b)
degli artt. 101 e 102 della Costituzione, in quanto limiterebbe
indebitamente le attribuzioni spettanti all'organo giudicante,
costringendo il giudice all'udienza preliminare ad assumere le
proprie determinazioni senza la certezza della conoscenza di tutto il
materiale raccolto, utile ai fini della decisione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la questione - già sollevata dal predetto
Tribunale con altra ordinanza identica (r.o. n. 727/90) emessa in una
precedente udienza preliminare dello stesso procedimento - è stata
dichiarata non fondata con la sentenza n. 145 del 1991, in quanto la
disposizione impugnata, "nella sua corretta lettura, con conferisce
al p.m. un potere di scelta degli atti da trasmettere al giudice per
le indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a
giudizio, imponendo allo stesso p.m. l'obbligo di trasmettere
l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini";
che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 416, secondo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione,
sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Bergamo con ordinanza dell'8 gennaio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte