Ordinanza n. 273/1994
Altra decisione · depositata il 30/06/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1993 dal Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Rovigo, nel
procedimento penale a carico di Evstifeev Doriano, iscritta al n. 779
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Evstifeev Doriano, imputato del delitto di omicidio colposo in danno
del fratello, dal corpo del quale erano stati espiantati alcuni
organi a fini di trapianto, prima che fosse accertata la cessazione
totale di ogni attività vitale, nel frattempo in parte riscontrata
esistente, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Rovigo, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1993, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 del
codice penale, nella parte in cui, pur senza correlarsi espressamente
alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, la norma va ritenuta integrata
dalla nozione di morte sia nella sua originaria accezione
naturalistico-biologica, sia secondo la diversa concezione che la
legge richiamata avrebbe fatto propria;
che, a giudizio dell'autorità rimettente, la nozione di morte,
rilevante ai fini della configurabilità del delitto di omicidio, va
intesa anche alla luce dell'art. 4 della legge n. 644 del 1975, in
base al quale la morte si considera avvenuta quando venga riscontrata
la contemporanea presenza di una serie di condizioni tassativamente
elencate, così introducendo una sorta di fictio iuris, diversamente
da quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge, con cui si afferma
invece una nozione di morte naturalisticamente intesa;
che pertanto, sempre a parere del giudice a quo, l'art. 589 del
codice penale, interpretato nel senso che il precetto in esso
contenuto si estende sino a ricomprendere la nozione di morte di cui
all'art. 4 della legge n. 644 del 1975, contrasterebbe con gli artt.
3, 25 e 27 della Costituzione: con il primo articolo in quanto
irragionevolmente assoggetta a medesima sanzione penale fatti
diversi; con l'art. 25, in quanto l'interpretazione stessa sarebbe
consentita solo per analogia; con l'art. 27, in quanto la stessa
interpretazione contrasterebbe con il principio della personalità
della responsabilità penale;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità della
questione, essendo stata la disciplina in oggetto profondamente
innovata a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre
1993, n. 578, ovvero per la infondatezza della stessa.
Considerato che in effetti nelle more del giudizio davanti a
questa Corte è entrata in vigore la legge 29 dicembre 1993, n. 578
(Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), ed è stato
emanato il Decreto del Ministero della Sanità 14 aprile 1994;
che si richiede una nuova valutazione in ordine al contesto
normativo concernente la suindicata questione di legittimità
costituzionale;
che in conseguenza appare opportuno rimettere gli atti al
giudice a quo affinché, anche in ordine ad una eventuale
riproposizione della questione, riesamini la rilevanza della stessa
alla luce della normativa sopravvenuta, tenuto conto peraltro del
principio della "legge più favorevole" in materia penale (ordinanza
n. 527 del 1990).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Rovigo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte