Ordinanza n. 274/1987
Altra decisione · depositata il 16/07/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 24/1979
usata come parametro
citata
- art. 5legge 882/1980
- art. 37Testo unico IVA
- art. 29d.l. 429/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 (Disposizioni integrative e
correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive
modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge
13 novembre 1978 n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina
della imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria),
promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1980 dalla Commissione
Tributaria di primo grado di Trento sul ricorso proposto da Trentini
Flavio, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 marzo 1980 la Commissione
Tributaria di primo grado di Trento ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 25 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24
(Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega
prevista dalla legge 13 novembre 1978 n. 765, riguardante
l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla
normativa comunitaria), in quanto, disponendo l'efficacia retroattiva
delle modificazioni apportate, con l'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 24
del 1979, all'art. 37 del d.P.R. n. 633 del 1972, ivi compresa quella
avente ad oggetto l'equiparazione, ad ogni effetto, della
dichiarazione presentata con ritardo superiore a trenta giorni alla
dichiarazione omessa, travalicherebbe i limiti della delega suddetta
e violerebbe il principio di irretroattività della legge penale
nonché quello di eguaglianza, assoggettando infrazioni di identica
natura a diversi regimi sanzionatori, secondo che accertate e
definite prima o dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 24 del 1979;
che, peraltro, in forza del sopravvenuto art. 5 della legge 22
dicembre 1980 n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori
infrazioni in materia tributaria) sono valide le dichiarazioni
previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, considerate omesse ai
sensi dell'art. 37 del decreto stesso, a condizione che siano state
presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il
31 agosto 1980;
che, inoltre, l'art. 29 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429,
convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 ha stabilito che le sanzioni
amministrative previste dal titolo III del d.P.R. n. 633 del 1972 cui
sono riconducibili anche quelle oggetto del giudizio a quo - non si
applicano nei casi in cui l'imposta sia stata definita ai sensi dei
precedenti articoli dello stesso d.l. n. 429 del 1982.
che, pertanto, alla stregua di tale normativa sopravvenuta, si
impone il riesame della rilevanza della questione da parte del
giudice a quo, cui vanno, conseguentemente, restituiti gli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
primo grado di Trento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte