Ordinanza n. 274/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1988 dal
Pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di Bailoni
Ferruccio, iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Riva del Garda, con ordinanza dell'11
ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 22 della legge 28
febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistica edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), nella parte in cui non prevede l'estinzione dei reati
contravvenzionali in tema di abusivismo edilizio quando l'interessato
abbia demolito i manufatti abusivi prima della condanna;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 167 del 1989, ha
già esaminato questione identica dichiarandola infondata;
che quindi la questione ora sollevata va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme
in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Riva del
Garda con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte