Ordinanza n. 274/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 98, terzo
comma, dello stesso r.d. promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre
1992 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra De
Blasi Maurizio ed il fallimento della S.G.I. SO.GE.NE. lavori s.p.a.,
iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato da Maurizio
De Blasi con una domanda di insinuazione tardiva di crediti nei
confronti del fallimento della S.G.I. SO.GE.NE. Lavori S.p.a., il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 ottobre 1992, pervenuta alla
Corte costituzionale il 22 novembre 1993, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in relazione all'art. 98,
terzo comma, del medesimo decreto, "nella parte in cui vieta la
riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di crediti al
ricorrente che si sia costituito in un precedente giudizio";
che la disposizione denunciata, là dove statuisce che "le parti
si costituiscono a norma dell'art. 98, secondo comma", è
costantemente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso di
piena equiparazione della disciplina del ricorso per dichiarazione
tardiva di crediti alla disciplina dell'opposizione allo stato
passivo, con la conseguenza che la mancata costituzione in giudizio
del creditore istante almeno cinque giorni prima dell'udienza
comporta la non riproponibilità del ricorso entro il termine
indicato dall'art. 101, primo comma, della legge fallimentare;
che la norma, così interpretata, è ritenuta contrastante col
principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) per il
duplice motivo della indebita equiparazione della domanda di
insinuazione tardiva all'opposizione allo stato passivo e,
all'interno di quest'ultimo istituto, della discriminazione tra
creditori colpiti e creditori non colpiti dalla sanzione della
perdita del diritto di azione prima dell'esaurimento della
ripartizione dell'attivo fallimentare;
che, ad avviso del giudice rimettente, tale preclusione
dell'esercizio del diritto di azione, non essendo giustificata da
apprezzabili motivi, si traduce in una violazione del diritto di
difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che la medesima questione è già stata proposta dal
medesimo tribunale a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata
con sentenza n. 1045 del 1988, seguita da un'ordinanza di manifesta
infondatezza n. 1124 del 1988;
che l'obiezione formulata dal giudice rimettente contro
l'argomento dell'analogia funzionale tra l'opposizione allo stato
passivo e la domanda di insinuazione tardiva di crediti, trattarsi,
cioè, di una analogia di ordine pratico, priva di valore costruttivo
delle due azioni come specie di una categoria omogenea, può togliere
forza all'argomento sul piano dell'interpretazione dell'art. 101
della legge fallimentare, non sul piano del giudizio di
costituzionalità della norma, come interpretata dal "diritto
vivente", alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, posto che la
valutazione di ragionevolezza procede secondo i canoni del discorso
pratico, non dell'argomentazione dogmatica;
che a giustificare la norma impugnata, anche in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, concorre l'incidentalità della
domanda di insinuazione tardiva nel processo fallimentare,
caratterizzato da una esigenza di speditezza che giustifica la
previsione di una serie progressiva di preclusioni comportanti, ove
non siano osservati certi oneri processuali, la perdita del diritto
di far valere il credito nel procedimento speciale, fermo restando il
diritto di azione in via ordinaria;
che la disparità di trattamento, denunciata dal giudice a quo
all'interno della categoria dei creditori che non hanno fatto valere
le loro ragioni nella formazione dello stato passivo, è irrilevante
ai fini dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di una mera
differenziazione di fatto, conseguente all'avere gli uni già
presentato domanda di insinuazione tardiva senza poi osservare
l'onere di costituirsi in giudizio entro il termine prescritto,
mentre gli altri non hanno ancora proposto tale domanda e quindi
possono sempre proporla fino a quando non sia esaurita la
ripartizione dell'attivo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art.
98, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte