Ordinanza n. 275/1987
Altra decisione · depositata il 16/07/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18d.P.R. 643/1972
- art. 1d.P.R. 688/1974
usata come parametro
citata
- art. 31d.l. 429/1982
- art. 31d.l. 916/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma sesto,
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), come modificato dall'art.
1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, (Disposizioni integrative e
correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643) promossi con tre
ordinanze emesse il 15 ottobre 1980 dalla Commissione Tributaria di
primo grado di Monza sui ricorsi proposti da S.a.s. Falcor Alfa,
S.a.s. Colfal Alfa e S.p.a. Immobiliare Rita, iscritte ai nn. 396,
397 e 398 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 15
ottobre 1980, la Commissione Tributaria di primo grado di Monza ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, comma sesto, del d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui impone di ritenere osservato
il termine per la denunzia I.N.V.I.M. decennale, nel caso in cui essa
sia stata presentata per mezzo del servizio postale, solo quando la
data di ricezione da parte dell'ufficio venga a cadere entro il
termine medesimo, restando, invece, irrilevante la circostanza che
tempestiva ne sia stata la spedizione;
che il giudizio a quo ha ad oggetto il pagamento di una
soprattassa ai sensi dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 643 del
1972, applicata in quanto, pur avendo i contribuenti provveduto alla
tempestiva spedizione della denunzia ed al versamento dell'imposta
dovuta, la ricezione della denunzia medesima era avvenuta oltre il
termine suddetto;
che, ai sensi dell'art. 31, comma quarto, del sopravvenuto d.l.
10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516,
per le controversie aventi ad oggetto violazioni commesse fino al 31
dicembre 1981, relativamente a varie imposte, fra cui quella relativa
all'incremento di valore degli immobili, le soprattasse e le pene
pecuniarie non ancora corrisposte non si applicano a condizione che
il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo
dovuto e all'adempimento delle formalità omesse, previa osservanza
di quanto stabilito dal quinto comma dello stesso art. 31, come
modificato dalla citata legge di conversione e, ulteriormente, dal
d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, convertito in legge 12 febbraio 1983 n.
27;
che, pertanto, alla stregua di tale normativa sopravvenuta si
impone il riesame della rilevanza della questione da parte del
giudice a quo, cui vanno, conseguentemente, restituiti gli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
primo grado di Monza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 3 luglio 1987
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte