Ordinanza n. 275/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 475/1968
usata come parametro
citata
- art. 110Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico),
promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1987 dalla Corte d'Appello
di Roma nel procedimento civile vertente tra Cavaterra Ascenzio e
Moncalvo Carmen ed altro, iscritta al n. 792 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 1°
luglio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 17 della legge 2
aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico),
nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di
farmacie non di nuova istituzione il diritto all'indennità di
avviamento riconosciuto in favore dei gestori di farmacie di nuova
istituzione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 333 del 1988, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 17
"nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di
farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità
di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265";
che quindi la questione ora sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n.
475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 333 del 1988,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte
d'Appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte