Ordinanza n. 275/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 152/1975
usata come parametro
citata
- art. 1legge 1423/1956
- art. 2legge 1423/1956
- art. 19legge 575/1965
- art. 1legge 575/1965
- art. 2legge 152/1991
- art. 20legge 152/1991
- art. 3legge 1423/1956
- art. 4legge 1423/1956
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo
comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre
1991 dal Tribunale di Lucca nel procedimento per misure di
prevenzione nei confronti di Del Vecchio Giuseppe, iscritta al n. 33
del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 22 novembre
1991 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 19, primo comma, della legge 22
maggio 1975, n. 152, nella parte in cui, richiamando le disposizione
di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, rende applicabile anche
alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, la regola procedurale dettata dall'art. 2, primo
comma, della richiamata legge n. 575 del 1965;
che a tal proposito il giudice a quo pone in risalto la
circostanza che, in virtù del rinvio formale operato dall'art. 19
della legge n. 152 del 1975 alle disposizioni della legge 31 maggio
1965, n. 575, quest'ultimo complesso normativo si estende nella sua
interezza alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge
n. 1423 del 1956, anche se non indiziate di appartenere ad
associazioni di tipo mafioso, sicché tra le disposizioni applicabili
deve ritenersi compresa anche la norma procedurale stabilita
dall'art. 2 della legge n. 575 del 1965, come sostituito dall'art. 20
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, in base al quale "le misure di prevenzione della
sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli
articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere
altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è
stato preventivo avviso";
che tale previsione, quindi, consente di omettere il particolare
procedimento previsto dagli artt. 3 e 4 della legge n. 1423 del 1956,
e la cui osservanza permette, secondo il giudice a quo, di impedire
il generarsi di "fattispecie apodittiche di presunta pericolosità,
contrastanti con l'intero impianto costituzionale dei diritti di
libertà"; sicché, mentre con riferimento alle ipotesi disciplinate
dalla cosiddetta normativa "antimafia" può ritenersi "priva di
giustificazione la previsione di condizionamenti all'esercizio del
potere di proposta", dal momento che è la legge e la stessa
collettività sociale a presumere la pericolosità degli indiziati di
appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l'estensione della
disciplina ad ipotesi che non rispondono a quei requisiti finisce per
determinare, secondo il remittente, una "violazione palese del
principio di uguaglianza formale", dovendo essere preclusa la
possibilità di "parificare tra loro situazioni oggettivamente e
soggettivamente diverse, in ispecie allorquando è il legislatore
stesso a stabilire la specificità delle situazioni medesime";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la norma oggetto di impugnativa viene sottoposta
all'esame di questa Corte con esclusivo riferimento ad un aspetto di
carattere procedimentale che non presenta interferenza alcuna né con
la disciplina sostanziale che regola le misure di prevenzione, né
con il potere-dovere del giudice di valutare in concreto i
presupposti per la relativa applicazione, né con le garanzie che
assistono il prevenendo nel corso della fase giurisdizionale del
procedimento;
che così circoscritto il tema devoluto, la doglianza finisce
per incentrarsi sull'organo titolare del potere di proposta e sugli
adempimenti che condizionano l'esercizio di un siffatto potere, al
riguardo dei quali il remittente pretende di assumere come modello
generale, valido quale termine di comparazione, la disciplina che
regola la proposta del questore;
che, al contrario, avendo il legislatore ritenuto, secondo una
scelta discrezionale ma non per questo illegittima, di affidare al
pubblico ministero un generale potere di proposta e, quindi, la
titolarità di una "azione di prevenzione", ragionevolmente ha
svincolato l'organo da presupposti procedimentali che
tradizionalmente rinvengono la loro ragion d'essere nelle funzioni
esclusivamente amministrative che il questore è chiamato a svolgere;
che, di conseguenza, viene a difettare nella specie la dedotta
violazione del principio di eguaglianza, proprio perché le diverse
caratteristiche degli organi proponenti giustificano in sé il
differente modulo procedimentale, senza che a tal fine rilevino
parametri di pericolosità più o meno "presunta" che solo il giudice
è chiamato ad apprezzare in sede di delibazione della proposta;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975,
n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte