Ordinanza n. 275/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario),
promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1994 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Camerino sul ricorso proposto da Reinini
Natalia contro l'Ufficio Imposte dirette di Camerino iscritta al n.
783 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 settembre 1994 (Registro
ordinanze n. 783 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado
di Camerino ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del
contenzioso tributario), in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice remittente, detta disposizione,
denunciata "nella parte in cui non prevede la possibilità per il
patrocinatore legale di assistere e difendere dinanzi alle
Commissioni tributarie il contribuente", provocherebbe "una
disparità di trattamento e conseguentemente una violazione degli
articoli 3 e 24 della Costituzione";
che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite
parti e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta priva di
qualsiasi, pur minimo, cenno di motivazione sia in ordine alla
rilevanza della questione nel giudizio a quo, che non è consentito
neppure desumere da una qualsiasi, pur sommaria, descrizione della
fattispecie oggetto del giudizio, sia in ordine alla non manifesta
infondatezza;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Camerino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte