Ordinanza n. 275/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 154/1989
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 33d.P.R. 42/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis,
della legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione del d.-l. 2 marzo
1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui
redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi
termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di
determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità
formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e
contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di
tasse sulle concessioni governative), promosso con ordinanza emessa
il 20 gennaio 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Brescia, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Udito nella Camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso da Q. C. contro
l'Intendenza di finanza di Brescia avverso il silenzio-rifiuto
maturato su una sua istanza di rimborso dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche corrisposta sulla pensione relativamente agli
anni 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di
Brescia, con ordinanza in data 20 gennaio 1992 (pervenuta in data 22
giugno 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (di
conversione, con modificazioni, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69), nella
parte in cui non ricomprende tra i destinatari (parlamentari e
categorie equiparate) i titolari di pensione di cui all'art. 1 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato);
che la disposizione censurata - equiparando gli assegni vitalizi
di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art.
29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alle rendite vitalizie di
cui all'art. 47, primo comma, lettera h), del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 - comportava, in relazione all'art. 33, terzo comma, del
d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento all'imposta sul
reddito delle persone fisiche relativa agli assegni vitalizi dovuti
ai parlamentari cessati dalla carica (ed ai soggetti inclusi in altre
categorie equiparate) nella misura ridotta conseguente
all'abbattimento della base imponibile al 60 per cento dell'ammontare
di detti assegni;
che, ad avviso del remittente, la riduzione della base imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - se può
trovare fondamento nei confronti delle indennità di carica spettanti
ai parlamentari (o ai soggetti compresi nelle categorie equiparate)
in relazione alle spese straordinarie che gli stessi, nell'esercizio
del loro mandato, devono affrontare - non troverebbe, invece,
"giustificazione alcuna al momento in cui tali soggetti cessino dalle
loro funzioni": e questo perché i parlamentari (e gli appartenenti
alle categorie equiparate), una volta cessata la carica, verrebbero a
trovarsi in una posizione del tutto identica a quella del ricorrente
nel giudizio a quo, dipendente pubblico collocato in quiescenza, con
la conseguenza che il regime di privilegio accordato dalla normativa
impugnata avrebbe carattere arbitrario e si porrebbe in contrasto sia
con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione, sia con la regola dettata dall'art. 53, primo comma,
della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Considerato che l'ordinanza di remissione della Commissione
tributaria di primo grado di Brescia chiede a questa Corte di voler
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis,
della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui tale
disposizione limita ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal
mandato (ed alle categorie equiparate) il beneficio
dell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche
nella misura ridotta pari al 60 per cento della base imponibile, non
ricomprendendo in tale disciplina di favore anche i titolari di
pensione di cui all'art. 1 del d.P.R. del 29 dicembre 1973, n. 1092;
che questa Corte, con la sentenza n. 289 del 1994, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata
(peraltro abrogata dall'art. 14, comma diciotto, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza
pubblica"), "nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i
vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 ed al penultimo comma
dell'art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e le rendite
vitalizie di cui al primo comma, lettera h), dell'art. 47 del testo
unico approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - riconosce a
favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con
l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito
percepito";
che, con la sentenza n. 316 del 1994, questa Corte ha,
conseguentemente, dichiarato inammissibili analoghe questioni che
avevano ad oggetto la medesima disposizione;
che, pertanto, la odierna questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6-bis della legge
27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53,
primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte