Ordinanza n. 275/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 2001
dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale, sull'appello
proposto da Verrastro Giovanni contro il Ministero del tesoro,
iscritta al n. 610 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale
centrale, con ordinanza emessa in data 9 gennaio 2001, ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978,
n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), in
quanto tale norma stabilisce un diverso trattamento giuridico nei
confronti del padre e della madre del minore morto a causa di guerra,
riconoscendo il diritto alla pensione al padre solo se questi abbia
raggiunto l'età di 58 anni oppure sia inabile a qualsiasi proficuo
lavoro, e alla madre vedova, indipendentemente dall'età e
dall'idoneità al lavoro;
che il giudizio a quo come riferisce la Corte rimettente, ha
ad oggetto l'impugnazione della sentenza con la quale era stato
respinto il ricorso avverso il decreto di diniego del trattamento
pensionistico indiretto, per difetto dei requisiti del richiedente,
il quale non aveva ancora compiuto il 58° anno di età né era
risultato inabile al lavoro;
che la Corte dei conti, dopo aver ricordato che la natura
risarcitoria della pensione di guerra non esclude che il legislatore
possa stabilire condizioni e limiti al conseguimento del beneficio,
afferma che la differenza di trattamento giuridico dei genitori non
risiede nella diversità di condizioni oggettive, bensì
esclusivamente nella differenza di sesso, essendo riservato alla
madre un trattamento giuridico più favorevole, con il riconoscimento
della pensione indipendentemente dall'età e dall'idoneità al
lavoro, rispetto a quello stabilito per il padre;
che tale diversità, priva di giustificazione, costituirebbe
una violazione del principio di parità dell'uomo e della donna anche
di fronte al diritto al lavoro;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo la manifesta infondatezza della questione;
che, ad avviso della difesa erariale, la norma impugnata
stabilisce un ordine di vocazione, in forza del quale il diritto alla
pensione spetta alla madre solo a seguito della morte del marito, e
quindi non sussisterebbe la lamentata disparità di trattamento in
ragione del sesso.
Considerato che il sistema delle pensioni di guerra è
caratterizzato dai criteri del tutto peculiari di consolidamento,
devoluzione ed esclusione, nel quale caso il trattamento è
attribuito in base ad un rigido e predeterminato ordine di
precedenza;
che sono stabilite delle categorie di beneficiari, le quali
non concorrono tutte contemporaneamente, poiché la presenza di
soggetti della categoria precedente esclude la chiamata di quelli
della categoria successiva;
che la pensione è liquidata una volta sola al soggetto il
quale si trovi in posizione prioritaria, nel momento in cui si
verifica l'evento che fa sorgere il diritto alla pensione indiretta;
che, fuori dei casi di operatività del principio di
consolidamento (art. 60), alla morte del beneficiario del trattamento
pensionistico il diritto si estingue e non si trasmette ai soggetti
appartenenti alle categorie successive;
che la norma impugnata prevede che in mancanza del coniuge o
di figli del militare morto per causa del servizio di guerra o del
civile deceduto per fatti di guerra sia chiamato il padre a godere
del trattamento, purché in età pensionabile ovvero inidoneo a
qualunque proficuo lavoro, mentre la madre, ad eccezione delle
ipotesi di separazione, è chiamata solo se vedova;
che i genitori non sono quindi collocati nella stessa
posizione e nello stesso ordine di chiamata, dal momento che, secondo
una non irragionevole scelta del legislatore, il diritto della madre
sussiste solo in quanto vedova;
che ciò è sufficiente ad escludere la lamentata disparità
di trattamento, soprattutto perché lo stato vedovile non può certo
dirsi condizione più favorevole rispetto al compimento del 58° anno
di età ovvero all'inabilità al lavoro;
che per le anzidette ragioni la questione risulta
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978,
n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte
dei conti, sezione giurisdizionale centrale, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte