Ordinanza n. 276/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1083/1971
- art. 3legge 1083/1971
- art. 5legge 1083/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5
della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile), promosso con l'ordinanza emessa il
9 gennaio 1981 dal Pretore di Varallo nel procedimento penale a carico
di ignoti, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, nel corso di procedimento penale a carico di ignoti,
il Pretore di Varallo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n.
1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), così
come integrati dal D.M. 7 giugno 1973 (Approvazione e pubblicazione di
Tabella UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083), in
riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui la normativa
denunciata esclude dall'ambito di applicazione delle prescrizioni di
sicurezza gli apparecchi del tipo A) di cui alla tabella UNI-CIG
7166.73 punto 2.2.2. del D.M. citato (e cioè gli apparecchi di
riscaldamento indipendenti non collegati ad un condotto o ad un
dispositivo speciale per l'evacuazione dei prodotti della combustione),
con conseguente inapplicabilità della sanzione penale di cui all'art.
5 della legge n. 1083 del 1971 ai produttori di siffatti apparecchi,
esonerati dall'osservanza delle misure per la salvaguardia della
sicurezza, previste per le apparecchiatura del tipo B) e C);
che, con l'ordinanza in esame, questa Corte viene in definitiva,
sollecitata a completare, con una decisione additiva, la disciplina
penale delineata - in modo che il giudice a quo ritiene lacunoso -
dalla legge n. 1083 del 1971 integrata dal D.M. 7 giugno 1973,
estendendo la sfera di applicazione della normativa alla realizzazione
degli apparecchi del tipo A) sopra richiamati;
che, con costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo
ordinanza n. 11 dell'anno 1984), iniziative dirette a sollecitare
pronunce additive siffatte in materia penale sono state ritenute
inammissibili, sicché appare manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale al detto fine sollevata dal giudice a
quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 6
dicembre 1971, n. 1083, integrati dal D.M. 7 giugno 1973, sollevata dal
Pretore di Varallo con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRACESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte