Ordinanza n. 276/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 78legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione
all'art. 78 della stessa legge, promossi con:
1) ordinanza emessa l'11 maggio 1983 dal Pretore di Savona nel
procedimento penale a carico di Foria Luigi, iscritta al n. 681 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 20 luglio 1983 dal Pretore di Catania nel
procedimento penale a carico di Sinatra Fabrizio, iscritta al n. 815
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 60 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Savona, con ordinanza dell'11 maggio
1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101,
secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità "dell'art. 77 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 78 della stessa
legge, nella parte in cui prevede che il pretore, prima di applicare la
sanzione sostitutiva, debba richiedere il parere favorevole del
procuratore della Repubblica";
e che il Pretore di Catania, con ordinanza del 20 luglio 1983, ha
denunciato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 77 della predetta legge n.
689 del 1981, nella parte in cui "ancora esclusivamente al parere del
pubblico ministero l'applicazione delle sanzioni sostitutive su
richiesta dell'imputato";
considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni
proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, quanto agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della
Costituzione, le censure sono già state disattese da questa Corte con
la sentenza n. 120 del 1984, che ha dichiarato non fondate, "nei sensi
di cui in motivazione, le questioni di legittimità degli artt. 77 e 78
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento agli
artt,. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma,
102, primo comma e 111, secondo comma, della Costituzione", e che nelle
ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a
quelli già esaminati dalla Corte;
che, quanto all'art. 25, primo comma, della Costituzione, la
questione riproduce, nonostante la diversità del parametro invocato,
le stesse censure già disattese dalla suddetta sentenza n. 120 del
1984 sotto il profilo della violazione degli artt. 101, secondo comma,
e 102, primo comma, della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Savona con ordinanza dell'11
maggio 1983, e, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma,
della Costituzione, dal Pretore di Catania con ordinanza del 20 luglio
1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte