Ordinanza n. 276/1987
Altra decisione · depositata il 16/07/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 24/1979
usata come parametro
citata
- art. 37Testo unico IVA
- art. 3d.P.R. 24/1979
- art. 5legge 882/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, punto 37,
e 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (Disposizioni
integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e
successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista
dalla legge 13 novembre 1978 n. 765, riguardante l'adeguamento della
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa
comunitaria), promosso con ordinanza emessa il il 27 ottobre 1980
dalla Commissione Tributaria di primo grado di L'Aquila sul ricorso
proposto da Desiati Igino, iscritta al n. 276 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269
dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di L'Aquila,
con ordinanza emessa il 27 ottobre 1980 (R.O. n. 276/1982), ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale:
A) dell'art. 37, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel
testo risultante dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24
(Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega
prevista dalla legge 13 novembre 1978 n. 765, riguardante
l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla
normativa comunitaria), in quanto, in contrasto con l'art. 3 Cost.,
assimila, a fini sanzionatori, l'omessa dichiarazione I.V.A. ed il
ritardo di oltre un mese nella sua presentazione, anche se questo sia
cagionato dal fatto che la presentazione stessa avvenne ad ufficio
incompetente, ma nei termini di legge;
B) dell'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24,
in quanto, in contrasto con l'art. 25 Cost., conferisce, ai detti
fini, efficacia retroattiva alla menzionata assimilazione;
che, ai sensi dell'art. 5 della sopravvenuta legge 22 dicembre
1980 n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori
infrazioni in materia tributaria) sono valide le dichiarazioni
previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, considerate omesse ai
sensi dell'art. 37 del decreto stesso, a condizione che siano state
presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il
31 agosto 1980;
che, pertanto, alla stregua di tale jus superveniens, si impone
il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice a
quo, al quale vanno, conseguentemente, restituiti gli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
primo grado di L'Aquila.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 3 luglio 1987
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte