Ordinanza n. 276/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 644 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1988
dal Pretore di Militello in Val di Catania nel procedimento civile
vertente tra Linguanti Salvatore e Scichili Salvatore ed altro,
iscrittta al n. 563 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, del quale l'attore aveva eccepito l'ineffiacia per essere
stato notificato oltre il quarantesimo giorno dalla pronuncia, il
Pretore di Militello in Val di Catania, con ordinanza emessa il 12
marzo 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 644
del codice di procedura civile, nella parte in cui non esclude
l'inefficacia del decreto notificato tardivamente per caso fortuito o
forza maggiore;
che il giudice a quo ha rilevato le seguenti circostanze: 1) il
decreto è stato emesso in data 3 ottobre 1984; 2) il 21 dicembre
1984 l'Ufficio del Registro restituiva l'atto per erronea indicazione
dell'ammontare della somma ingiunta, peraltro dallo stesso Pretore
successivamente corretta; 3) la registrazione era avvenuta il 18
gennaio 1985 e la notifica l'11 febbraio 1985;
che secondo l'ordinanza di rimessione lo "stringato e miope
disposto" della norma impugnata non consentirebbe di tener conto dei
ritardi causati da fatti estranei alla volontà del
creditore-opponente, comunque non ascrivibili ad una sua inerzia;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'infondatezza, preliminarmente eccependo
l'inammissibilità della questione, in quanto il dies a quo per il
computo del termine avrebbe dovuto essere costituito dalla data del
provvedimento di correzione dell'errore materiale;
Considerato che tale eccezione va disattesa poiché il periodo di
quaranta giorni utile per la notifica del decreto ingiuntivo decorre
dalla data della pronuncia del decreto stesso né, d'altra parte,
appare, nella specie, effettuata nelle forme di rito la correzione
dell'importo della somma ingiunta;
che il giudizio a quo non è stato promosso, ex art. 188 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per
ottenere la mera declaratoria d'inefficacia del decreto, bensì ex
art. 645 del codice di procedura civile, onde si è instaurato un
ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento del diritto
con conseguente esclusione del paventato vulnus dell'art. 24 della
Costituzione;
che giova altresì ricordare come tale lesione sia stata esclusa
da questa Corte in subiecta materia, essendosi in più occasioni
ritenuto ragionevole il bilanciamento d'interessi compiuto dal
legislatore tra perentorietà dei termini e salvaguardia del diritto
di difesa (ordinanze n. 97 del 1989 e n. 855 del 1988);
che, in particolare, nella citata ordinanza n. 97 del 1989 è
stato rilevato come le modificazioni dei termini nel procedimento
monitorio - di volta in volta auspicate dai giudici rimettenti onde
sanare contingenti situazioni - risultino contraddittorie "rispetto
alla logica di speditezza tipica del procedimento de quo";
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 644 del codice di procedura civile,
sollevata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore
di Militello in Val di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte