Ordinanza n. 276/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32Processo penale minorile
- art. 32d.lgs. 12/1991
- art. 46d.lgs. 12/1991
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 593Codice di procedura penale
- art. 594Codice di procedura penale
- art. 3d.lgs. 12/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo
comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dalla Corte di
appello di Cagliari - Sezione per i minorenni - nel procedimento
penale a carico di Eriu Enrico, iscritta al n. 98 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di appello di Cagliari - Sezione per i
minorenni, dopo aver premesso in fatto che avverso una sentenza di
condanna a pena sostituita pronunciata dal giudice della udienza
preliminare è stato proposto appello del pubblico ministero, il
quale ha fra l'altro lamentato l'illegittima applicazione della
diminuente di cui all'art. 442 del codice di procedura penale in
quanto non vi era stata alcuna richiesta di giudizio abbreviato da
parte dell'imputato, rileva come la dedotta violazione dell'art. 442
del codice di rito sarebbe "nella specie del tutto irrilevante",
giacché, afferma il rimettente, se è vero che il giudizio
abbreviato non è stato richiesto dall'imputato, il giudice
dell'udienza preliminare ben poteva pronunciare sentenza di condanna
a norma dell'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n.
448;
che il pubblico ministero risulterebbe pertanto privo nel caso
di specie di qualsiasi mezzo per impugnare nel merito la sentenza di
primo grado, in quanto l'appello, sostiene il giudice a quo, deve
ritenersi "escluso nell'ipotesi considerata in via generale, dagli
artt. 568-443 1 comma lett. b) c.p.p.";
che alla stregua dei riferiti rilievi il rimettente solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma,
del d.P.R. n. 448 del 1988, come novellato dall'art. 46 del d.lgs. 14
gennaio 1991, n. 12, deducendone il contrasto con l'art. 3, lett. l),
della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui non
prevede la possibilità di proporre opposizione da parte del pubblico
ministero;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non
fondata;
Considerato che il rimettente muove dalla contraddittoria premessa
di ritenere, da un lato, che il giudice di primo grado non poteva
applicare la pena diminuita a norma dell'art. 442 del codice di
procedura penale perché l'imputato non aveva richiesto il rito
abbreviato e, quindi, il pubblico ministero non aveva prestato il
consenso, e, dall'altro, di considerare paradossalmente operanti per
lo stesso pubblico ministero i limiti all'appello sanciti dall'art.
443 dello stesso codice;
che un simile argomentare è frutto di evidente errore, giacché
in tanto possono ritenersi sussistenti i limiti all'appello di cui
innanzi si è detto, in quanto il giudice di primo grado abbia
ritualmente pronunciato sentenza in sede di giudizio abbreviato, non
potendosi certo dubitare che tutte le parti siano legittimate a
proporre impugnazione a norma dell'art. 593 del codice di rito per
riformare una sentenza di condanna che ha solo "l'apparenza" di una
pronuncia adottata all'esito di un rito che le parti non hanno
prescelto;
che, d'altra parte, nulla impedisce di ritenere ammissibile il
mezzo dell'appello anche nei confronti delle sentenze di condanna di
cui all'art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988, che pure
il giudice a quo evoca a "modello", giacché il pubblico ministero
mantiene inalterato il suo generale potere di impugnazione stabilito
dagli artt. 593 e 594 del codice di procedura penale;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile, essendo l'istituto della opposizione
del tutto inconferente agli effetti della pronuncia che il giudice a
quo è chiamato ad adottare.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di appello di Cagliari -
Sezione per i minorenni, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte