Ordinanza n. 276/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 453Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, commi 1 e
2, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11
novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Rimini nel procedimento penale a carico di De Simoni
Gino iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 prima serie speciale
dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di De
Simoni Gino, imputato per detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Rimini, con ordinanza dell'11 novembre 1994 (R.O. n. 5 del 1995), ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 458, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale, nella parte in cui "prevede la
necessità del consenso del pubblico ministero per l'ammissione del
giudizio abbreviato su richiesta dell'imputato, dopo che sia stato
chiesto dal pubblico ministero e ammesso dal giudice il giudizio
immediato";
che risulta dall'ordinanza che nei confronti dell'imputato era
stato disposto dallo stesso giudice, su richiesta del pubblico
ministero, il giudizio immediato e che l'imputato aveva
successivamente presentato rituale richiesta di giudizio abbreviato,
sulla quale il pubblico ministero non aveva espresso il proprio
consenso;
che, secondo la prospettazione del giudice remittente, una volta
richiesto e ammesso il giudizio immediato, il consenso del pubblico
ministero e la valutazione del giudice per le indagini preliminari
sull'ammissibilità del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato
sarebbero "pleonastiche" e "contraddittorie" in quanto "l'evidenza
della prova", richiesta dall'art. 453 cod. proc. pen. per il giudizio
immediato, sarebbe nozione "logicamente comprensiva" di quella di
"definibilità allo stato degli atti" richiesta per il giudizio
abbreviato;
che, in particolare, la possibilità che il pubblico ministero
neghi il consenso al giudizio abbreviato dopo l'assenso al giudizio
immediato, determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento
nei confronti di chi abbia ottenuto il consenso del pubblico
ministero direttamente per il giudizio abbreviato, dovendosi basare
la seconda valutazione di diniego su "ragioni necessariamente diverse
dalla valutazione della definibilità allo stato degli atti e,
pertanto, estranee al sistema e arbitrarie";
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata;
Considerato che le argomentazioni del giudice remittente si
fondano su un presupposto interpretativo errato, dal momento che,
come già affermato da questa Corte (ord. n. 482 del 1992) e
univocamente dalla Corte di cassazione, il requisito probatorio
necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello
richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, atteso
che la prova evidente, idonea all'accoglimento da parte del giudice
della richiesta di giudizio immediato, è quella che, per la sua
sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua
l'effettuazione dell'udienza preliminare, mentre la definibilità del
processo allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio
abbreviato si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e
sulla previsione della sua non modificabilità anche ai fini della
individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione
della pena;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 458, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte