Ordinanza n. 276/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 3/1973
usata come parametro
citata
- art. 2legge 120/1958
- art. 2d.P.R. 1505/1968
- art. 157Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale.
- art. 158Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
9 gennaio 1973, n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico
approvato con d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova
disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti),
promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sull'istanza
proposta da Ignazio Piazza contro l'Istituto postelegrafonici
(IPOST), iscritta al n. 706 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 38
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 la Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana - nel
giudizio promosso da Piazza Ignazio contro l'Istituto
postelegrafonici (IPOST) ed avente ad oggetto la legittimità del
diniego opposto dall'IPOST alla richiesta di riscatto del servizio
non di ruolo prestato dal Piazza, nella qualità di prestatore
d'opera addetto al recapito di telegrammi ed espressi - ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 (Integrazioni e
modificazioni al testo unico approvato con d.P.R. 9 agosto 1967,
n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi
provinciali dei sostituti) nella parte in cui limita il servizio
riscattabile a quello prestato presso gli uffici locali di maggiore
importanza;
che, secondo la Corte rimettente, il periodo di servizio
pre-ruolo svolto dal Piazza dal 1 ottobre 1952 sino alla nomina a
fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio
1958, n. 120, effettivamente non avrebbe potuto essere riscattato
perché prestato in un ufficio non ricompreso tra quelli di "maggiore
importanza";
che - tenuto conto della finalità dell'istituto del
riscatto, che mira a valorizzare un'attività lavorativa (o di
studio) prestata dal dipendente prima della costituzione di uno
stabile rapporto di lavoro, per consentirgli un più agevole
raggiungimento del minimo contributivo per la pensione - non è
giustificabile che la sede dello svolgimento di tale attività sia
scriminante quanto alla sussistenza, o meno, della facoltà di
riscatto;
che quindi - secondo la Corte rimettente - è ipotizzabile la
violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) perché, in
presenza di eguale prestazione lavorativa, la disposizione censurata
consente il riscatto dell'attività lavorativa pre-ruolo solo se
prestata presso uffici postali genericamente qualificati di "maggiore
importanza" e non invece se prestata in altri uffici minori;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che la norma censurata - che si connota per il suo
carattere di specialità rispetto alle disposizioni del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie
postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del relativo personale (d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417) -
prevede l'eccezionale possibilità per gli iscritti al Fondo
aziendale di riscattare un particolare periodo di servizio, quello
prestato presso gli uffici locali "di maggiore importanza" in
qualità di addetto al recapito dei telegrammi dal 1 ottobre 1952
fino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della
legge 27 febbraio 1958, n. 120;
che la distinzione tra tali uffici di minore importanza
(agenzie rette da un titolare ) e quelli di maggiore importanza
(uffici locali retti da un direttore) non è lasciata alla
discrezionalità dell'istituto previdenziale destinatario della
domanda di riscatto, perché è la risultante della valutazione
dell'"entità del lavoro" (art. 2 del d.P.R. 3 agosto 1968, n. 1505)
calcolata e misurata secondo criteri di classificazione molto precisi
risultanti da uno specifico "punteggio" (criteri dettagliatamente
previsti dal d.P.R. n. 1505 del 1968, cit., e segnatamente
dall'art. 3);
che quindi la facoltà di riscatto del servizio pre-ruolo dei
fattorini contrattisti è riconosciuta solo in riferimento
all'attività svolta in uffici caratterizzati da un maggior carico di
lavoro, nei quali anche l'attività di recapito di telegrammi ed
espressi è verosimilmente maggiore rispetto a quella svolta in
uffici di minore importanza;
che questo criterio distintivo non appare irragionevole o
ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della
prestazione del servizio pre-ruolo presso uffici locali di "maggiore
importanza" rappresenta un criterio indiretto di verifica della
continuità e della consistenza del lavoro svolto;
che comunque la facoltà di riscatto di tale servizio ha
carattere di beneficio eccezionale e derogatorio rispetto
all'ordinario regime del riscatto previsto per il personale in
questione (artt. 157 e 158 del d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, cit.) e
quindi non è suscettibile di estensione ad altre ipotesi;
che questa Corte (sentenza n. 227 del 1993) ha già
affermato, con riferimento ad altra fattispecie di riscatto a fini
pensionistici, che "trattandosi di un "beneficio , la sua misura è
rimessa alla discrezionalità del legislatore, ai fini del
bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le
disponibilità finanziarie";
che tale discrezionalità è ampia in riferimento sia ai
periodi che ai servizi da ammettere al riscatto (sentenza n. 52 del
2000) e si estende fino a "stabilire il se ed il quanto del relativo
onere da porre a carico del dipendente" (sentenza n. 112 del 1996);
che pertanto l'invocato principio di eguaglianza (art. 3
Cost.) non può dirsi leso, sicché la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973,
n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con
d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli
iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale nella regione siciliana, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte